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Diritto Amministrativo
Questo blog desidera raccogliere novità legislative, giurisprudenziali e materiali sul diritto amministrativo, nonché, in generale, sulle tematiche di diritto di maggiore attualità e rilevanza. Realizzato dall'avv. Filippo de Miccolis Angelini
lunedì 15 dicembre 2014
L'invito di Masseria Salamina è in attesa di una tua risposta
martedì 9 dicembre 2014
L'invito di Masseria Salamina è in attesa di una tua risposta
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domenica 7 dicembre 2014
Vorrei aggiungerti alla mia rete professionale su LinkedIn!
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venerdì 6 dicembre 2013
ECCO LA NUOVA LEGGE REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA
IN DATA 5 DICEMBRE 2013 LA REGIONE PUGLIA HA APPROVATO LA NUOVA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI AGRITURISMO.
ECCO IL TESTO UNIFICATO APPROVATO
ECCO IL TESTO UNIFICATO APPROVATO
“Disciplina dell'agriturismo”
Art.
1
Finalità
1. La Regione Puglia , in
armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione Europea e con i
programmi nazionali e regionali concernenti l'agricoltura, il territorio e
l'ambiente, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme
di turismo in campagna, volte a:
a)
favorire
lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
b)
agevolare
la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso
l'integrazione dei redditi aziendali, il miglioramento delle condizioni di vita
e riconoscendo il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola;
c)
recuperare
e valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
d)
favorire
la conservazione e la tutela dell'ambiente;
e)
valorizzare
i prodotti tipici regionali, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni
enogastronomiche;
f)
tutelare
e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, nonché
l'educazione alimentare;
g)
favorire
i rapporti tra la città e la campagna.
Art. 2
Definizione di attività agrituristica
1.
Per
attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità
esercitate per almeno 60 giorni l'anno dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone,
oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione delle proprie strutture
aziendali in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo,
di silvicoltura e di allevamento degli animali.
2.
Sono
addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, l'imprenditore agricolo e
i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis
del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti
a tempo determinato, indeterminato e parziale.
Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente
disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
E' ammesso l'utilizzo di soggetti esterni all'impresa agricola per attività e
servizi complementari all'agriturismo. Per attività complementari si intendono
le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse
alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e
artistico del territorio.
3.
Rientrano
fra le attività agrituristiche:
a)
dare
ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b)
somministrare
pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole della Regione e delle province confinanti, anche di un'altra
Regione, ivi compresi i prodotti a
carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici
caratterizzati dai marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP
(Indicazione Geografica Protetta) dal marchio collettivo d'area regionale
"Prodotti di Puglia" e dai prodotti tradizionali agroalimentari
regionali inseriti nell'elenco nazionale Decreto Ministeriale 8 settembre 1999,
n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti
tradizionali di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n.173). Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande
prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati
da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni
esterne;
c)
organizzare
degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi
della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle “strade del vino”);
d)
organizzare
anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività
ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva,
nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni con
gli enti locali, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale.
4. Ai
fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo,
nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro
fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica
è considerato reddito agricolo.
5. Lo
svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni della
presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali
di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente
della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) nonché ogni
altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività
agrituristica.
Art. 3
Locali
per attività agrituristiche
1.
Possono essere utilizzati per attività
agrituristiche, gli edifici o parti di essi già esistenti nell'azienda
agricola.
2.
L'iscrizione nell'elenco regionale degli
operatori agrituristici è condizione per ottenere il rilascio dei titoli
abilitativi in materia edilizia finalizzati all'esercizio dell'attività
agrituristica.
3.
I locali e gli alloggi destinati alla
utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti strutturali ed
igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di
civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici
sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali,
architettoniche e della tipologia rurale dell'edificio esistente.
4.
Gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
dei locali da adibire ad attività agrituristica devono consentire di conservare
gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni
della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche
autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono
consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad
esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20%
della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel
rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti
urbanistici.
5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di
parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia
architettonica originaria.
6. I
locali ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni
rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto al comma 5, articolo 1
(Norme per l’accatastamento) del Decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 139 (Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati rurali, a norma del comma 156, articolo 3, della
legge 23 dicembre 1996, n.662), nonché il carattere rurale previsto al comma 3
bis, articolo 9 (Istituzione del catasto dei fabbricati) del decreto legge 30
dicembre 1993, n.557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n.133 (Ulteriori
interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994) aggiunto
dall’articolo 2 (Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali) del DPR
23 marzo 1998, n. 139.
7. Le
piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla sosta e al soggiorno
degli equipaggi calcolati mediamente in tre persone, devono possedere una
superficie minima di mq 55,00 e devono essere sistemate ad una distanza non
inferiore a metri due l'una dall'altra.
8. Per gli edifici ed i manufatti destinati
all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in
materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è
assicurata anche con opere provvisionali.
9. Per le piscine destinate alle attività
agrituristiche prive di trampolino, se riservate esclusivamente ai soli ospiti,
si applicano le seguenti norme in deroga a quanto previsto dalla legge
regionale 15 dicembre 2008, n. 35 (Disciplina igienico-sanitaria delle piscine
ad uso natatorio):
a) per lo spogliatoio
ed il deposito degli abiti, nonché per i servizi igienici, possono essere
utilizzati gli spazi ed i servizi della struttura principale in cui la piscina
è inserita;
b) è utilizzabile
almeno una doccia nella immediatezza della piscina;
c) alternativamente
alla vasca lavapiedi è utilizzabile dispenser di prodotto idoneo alla disinfezione dei piedi;
d) lo spazio destinato
al primo soccorso, anche ad uso non esclusivo della piscina, è agevolmente
accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le
attrezzature e i farmaci di primo impiego;
e) il personale della
piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal
personale della struttura principale;
f) non è obbligatoria
la presenza dell'assistente bagnanti se il responsabile della piscina informa
adeguatamente gli utenti circa l'assenza di tale assistenza ed attrezza l’area
della piscina di adeguate protezioni, nel rispetto del divieto di accesso
incontrollato, nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di
salvaguardarne l'incolumità.
Art. 4
Determinazione
di criteri e limiti dell'attività agrituristica
1. La
sussistenza della connessione dell’ attività agrituristica rispetto a quella
agricola è determinata dal confronto del
tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agrituristiche con il tempo lavoro
annuo dedicato alle attività agricole,
dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo. La prevalenza dell'attività agricola rispetto all'agrituristica si
realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo
svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore
al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del Codice
Civile.
2. Nella determinazione
del fabbisogno di lavoro aziendale dedicato all'attività agricola si terrà
conto anche di particolari svantaggi naturali derivanti dalle caratteristiche
del territorio e da vincoli di carattere paesaggistico-ambientale, nonché delle
tecniche colturali praticate abitualmente dall'imprenditore agricolo. I
criteri, sentito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo, saranno definiti
con apposito provvedimento amministrativo dell'Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale, da pubblicare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge.
3. Fatto
salvo il rispetto della sussistenza della connessione di cui al comma 1, i
limiti entro i quali può essere esercitata l'attività agrituristica sono
fissati per ogni azienda nella seguente misura:
a)
posti
letto in numero non superiore a 40;
b)
piazzole
per agri-campeggio in numero non superiore a 15;
c)
posti
tavola in numero non superiore a 85.
4. Nel
caso di attività agrituristica che preveda sia posti letto che piazzole per
agri-campeggio, la ricettività complessiva aziendale non potrà superare le 85
unità.
5.
Al fine di contribuire alla
conservazione e alla qualificazione delle attività agricole dell'azienda agrituristica
e delle aziende agricole della regione, nonché alla caratterizzazione
dell'offerta enogastronomica regionale, l'attività di somministrazione di pasti
e di bevande di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 2, deve rispettare
i seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande
deve impiegare una quota di prodotti propri che, unitamente ai prodotti di
altre imprese agricole della regione e delle province confinanti anche di
un'altra regione, rappresenti una percentuale
non inferiore al 60 per cento del totale dei prodotti impiegati nell'attività
agrituristica;
b) il resto dei prodotti impiegati nella
somministrazione di pasti e bevande deve provenire preferibilmente da imprese
agroalimentari pugliesi che trasformano produzioni agricole regionali e delle
province confinanti anche di un'altra regione.
6.
Le attività di cui alla lettera d),
comma 3, dell’articolo 2, possono svolgersi autonomamente rispetto
all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma, solo se realizzino obiettivamente la connessione
con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre
attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale.
Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si
realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori,
riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la
partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo
ad autonomo corrispettivo.
7.
L’attività agricola si considera
comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di
pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
Art. 5
Norme igienico – sanitarie
1.
I
locali, le attrezzature e i servizi
destinati all'attività agrituristica devono possedere i requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia,
al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2.
Il
Comune, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 3 e delle particolari
caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per
l'attività agrituristica, stabilisce specifici parametri edilizi atti a
consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in
deroga alle norme previste per i pubblici esercizi.
3. La produzione, la presentazione, la
manipolazione, la somministrazione, il deposito e la vendita di sostanze
alimentari sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge 30 Aprile 1962, n.
283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle
leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande), al Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 (Attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), ai
Regolamenti CE 852 (Sull’igiene dei prodotti alimentari) ed 853 (che stabilisce
le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale)
del 2004 ed alle altre norme sull'igiene e la sicurezza dei prodotti
alimentari, compresa la legge regionale 24 luglio 2007, n. 22 (Abolizione del
libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale
alimentarista) e l’articolo 64 (Somministrazione di alimenti e bevande) del
decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno).
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei
requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e
del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto
della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni,
dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti
agricoli propri. In particolare, potrà essere consentito l'utilizzo della
cucina come laboratorio artigianale per la trasformazione dei prodotti
aziendali, anche destinati alla vendita, purché ciò avvenga in orari in cui non
è utilizzata per la preparazione dei pasti.
5. E'
vietata la macellazione di animali in azienda, esclusa quella dei volatili da
cortile e dei conigli, purché effettuata nel rispetto delle vigenti norme
igienico-sanitarie ai sensi della legge 30 Aprile 1962, n. 283 e successive
modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 6 Novembre 2007, n. 193, dei
Regolamenti CE 852 ed 853 del 2004 e delle altre norme su questa materia.
6. Nel
caso di somministrazione di pasti e bevande per un numero massimo di dieci
posti tavola, per la loro preparazione, può essere autorizzato l’uso della
cucina domestica. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di
dieci posti letto, per l’idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito
dell’abitabilità.
Art. 6
Elenco
regionale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione
1.
La Regione istituisce l'elenco
dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche definite
all'articolo 2. L 'iscrizione
é condizione necessaria per la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 9 e per
il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10. L 'elenco é tenuto
dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.
2.
L'iscrizione
nell'elenco è preclusa, salvo
che non abbiano ottenuto la
riabilitazione, a coloro che:
a)
hanno riportato, nell'ultimo triennio, con
sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in
materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti
previsti da leggi speciali;
b)
sono
sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136), o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
3.
La domanda di iscrizione nell'elenco degli
operatori agrituristici va indirizzata al Comune nel cui territorio sono
ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività agrituristica. Copia della domanda deve essere inviata per
conoscenza all'Amministrazione Regionale
- Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.
4.
Il Comune competente per territorio,
applicando i criteri ed i limiti di cui all’articolo 4, provvede all'istruttoria della domanda e
richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni
dalla data di presentazione della stessa.
A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione di tutta la
documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il
Comune trasmette all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia
e al soggetto richiedente, le proprie determinazioni. L'Amministrazione
Regionale entro 30 giorni dal ricevimento delle determinazioni del Comune,
provvede all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici,
inviando il relativo certificato di iscrizione all'azienda interessata e al
Comune di competenza.
5.
Nel caso in cui entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda di iscrizione o dalla data di
perfezionamento della documentazione di rito, a corredo della stessa, non sia
stata comunicata la conclusione dell'istruttoria da parte del Comune, il
soggetto interessato può richiedere all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
della Regione Puglia, l'iscrizione nell'elenco. La Regione procede
all'istruttoria con poteri sostitutivi da concludersi entro trenta giorni.
6.
Entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge, l'Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale disciplina in dettaglio, la procedura per la richiesta di
iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e la relativa
modulistica da utilizzare.
7.
L’elenco
regionale degli operatori agrituristici deve essere regolarmente aggiornato e
pubblicato, entro il 31 Gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia a cura dell'Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale, nonché
l’elenco aggiornato con l’annotazione degli iscritti operanti ai sensi
dell’articolo 10, deve essere pubblicato sul portale regionale "Viaggiare
in Puglia. it".
8.
L'iscrizione
nell'elenco regionale riguarda la specifica impresa agricola e non è cedibile a
terzi.
9.
Le
aziende agricole, che alla data di pubblicazione della legge risultano già
iscritte nell'elenco regionale di cui alla legge regionale 22 maggio 1985, n.
34 (Interventi a favore dell’agriturismo), sono iscritte automaticamente
nell’elenco istituito ai sensi della presente legge.
10.
Ai
Comuni competono le funzioni di
vigilanza e di controllo sul mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi
degli iscritti nell'Elenco e all'osservanza delle disposizioni della legge.
Art. 7
Modifiche e cancellazioni dall'elenco regionale degli operatori agrituristici
1.
Gli
imprenditori agricoli iscritti nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici, fatto salvo quanto disposto dalle norme transitorie, sono tenuti
a comunicare al Comune ed all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, ogni variazione dei requisiti
soggettivi che possono comportare l'esclusione dall'elenco, nonché le modifiche
strutturali dell'azienda che possono comportare variazioni al certificato di
iscrizione e alle attività agrituristiche autorizzate.
Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione
dei requisiti soggettivi o oggettivi. Alla comunicazione va allegata solo la
documentazione che riguarda strettamente le situazioni mutate.
2. Nel
caso di variazione della titolarità o della ragione sociale dell'impresa agrituristica, il
Comune è tenuto a verificare se ricorrono le condizioni che precludono al nuovo
soggetto, l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, ai sensi di
quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 6.
3. Il
Comune, a seguito delle verifiche su quanto comunicato ai sensi del comma 1, invia le risultanze istruttorie
all’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione che provvede agli
ulteriori adempimenti di competenza e al successivo aggiornamento dell'elenco
regionale.
4. L'eventuale perdita dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici o la variazione a quanto
già autorizzato nel certificato di iscrizione, a seguito dell'istruttoria di
cui al comma 3, é comunicata dal Comune ai soggetti interessati, che possono
presentare memorie e scritti difensivi entro e non oltre trenta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione.
5. L'Amministrazione regionale notifica ogni variazione al
certificato di iscrizione o la cancellazione dall'elenco al soggetto
interessato e al Comune competente per la conseguente variazione o revoca
dell'autorizzazione comunale di cui all’ articolo 10.
Art. 8
Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica
1.
Al
fine di migliorare l'offerta agrituristica e di acquisire maggiore
professionalità nell'esercizio dell'attività, i soggetti iscritti nell'elenco regionale
degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire un'abilitazione ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 7 (Abilitazione e disciplina fiscale) della
legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturimo), prima della
presentazione della SCIA di cui
all’articolo 9.
2.
Il certificato di abilitazione all'esercizio
dell'attività agrituristica viene conseguito con la partecipazione a specifico
corso di formazione. I corsi devono essere promossi dalle Associazioni
Agrituristiche più rappresentative, in collaborazione con l'Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale ed attuati dai soggetti abilitati dalla Regione
all'erogazione delle attività formative.
3.
I
soggetti, che alla data di pubblicazione della presente legge, risultano già
iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui alla l. r. 34/85
e in possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività
agrituristica, non sono tenuti a conseguire l'abilitazione di cui al comma 1,
per l'iscrizione nell'elenco regionale istituito ai sensi della presente legge.
Art. 9
Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA -
1.
A
seguito dell'iscrizione nell'elenco regionale e previa acquisizione
dell'idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all'esercizio,
il titolare dell'iscrizione deve inviare al Comune competente la segnalazione
certificata di inizio attività ( SCIA ), ai sensi dell’articolo 19 (Segnalazione certificata di
inizio attività - SCIA) della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), così come sostituito dal comma 4bis dell'articolo 49
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), che consente l'avvio
immediato dell'esercizio delle attività agrituristiche, nonché l'esercizio
dell'attività di vendita ai sensi dell'articolo 4 (Esercizio dell’attività di
vendita) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57).
2.
Il Comune, compiuti i necessari
accertamenti, può entro sessanta giorni formulare rilievi motivati prevedendo i
relativi tempi di adeguamento, in ogni caso
non inferiore a trenta giorni, senza sospensione dell'attività in caso di lievi
carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il Comune può
disporre l'immediata sospensione dell'attività sino all’avvenuta regolarizzazione
delle stesse da parte dell'interessato. Il Comune provvederà, entro il termine
di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di regolarizzazione, ad
effettuare gli opportuni accertamenti.
Art. 10
Autorizzazione
comunale
1.
Il
Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica,
verificata la conformità della documentazione prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto
autorizzato nel certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.
2.
Il Comune, entro trenta giorni dal rilascio,
invia copia dell'autorizzazione comunale, all’area Politiche per lo Sviluppo
Rurale della Regione.
3.
Le
aziende agricole di cui al comma 9 dell’articolo 6, già dotate di
autorizzazione comunale così come prevista dalla precedente normativa, non
necessitano di nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo
18 (Norme transitorie) della presente legge.
Art.
11
Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale
1. I
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica sono tenuti ad
osservare i seguenti obblighi:
a)
esporre
in modo ben visibile al pubblico, il certificato di iscrizione nell'elenco
regionale degli operatori agrituristici, di cui all'articolo 6;
b)
esporre
in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione comunale, di cui
all'articolo 10;
c)
rispettare
i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
d)
esporre
in modo ben visibile al pubblico le tariffe praticate e comunicate al Comune,
come previsto alla successiva lettera f);
e)
osservare
le disposizioni di cui all'articolo 109
del Testo Unico di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive
modifiche;
f)
inviare
entro il 1° ottobre di ogni anno, al Comune di competenza e a Pugliapromozione, una dichiarazione contenente
l'indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l'anno
successivo;
g)
inviare
a Pugliapromozione, nei termini previsti e secondo le modalità della normativa nazionale e regionale
vigente, i dati statistici della propria ricettività.
Pugliapromozione invia semestralmente all’Osservatorio regionale
dell’agriturismo, i dati statistici aggregati relativi alla ricettività
agrituristica per comune.
2. In caso di reiterate violazioni degli obblighi
di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, il Comune può sospendere
l'autorizzazione all'esercizio delle attività di agriturismo, per un periodo
compreso tra trenta e sessanta giorni.
3. L'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di agriturismo può essere revocata dal Comune, con
motivato provvedimento, qualora si accerti che il titolare della stessa:
a)
senza
giustificato motivo non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data
di rilascio della autorizzazione o la abbia sospesa da almeno due anni;
b)
sia
stato cancellato dall'elenco regionale degli
operatori agrituristici;
c)
non
abbia mantenuto i requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco regionale;
d)
abbia
subito, nel corso dell'anno, due provvedimenti di sospensione dell'attività
agrituristica da parte del Comune.
4. L'avvio
del procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione comunale deve
essere comunicata al soggetto interessato, al fine di consentire la
presentazione di eventuali controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla
data di ricezione della comunicazione.
5. In caso di
revoca dell'autorizzazione comunale, a seguito di esecutività del
provvedimento, il Comune deve comunicare l'avvenuta revoca all'Area Politiche
per lo Sviluppo Rurale della Regione per la conseguente cancellazione
dell'azienda dall'elenco regionale degli
operatori agrituristici.
6. Se l'esercizio dell’ attività viene
intrapreso senza la preventiva SCIA di cui al comma 1 dell’articolo 9, il
Comune dispone l'immediata sospensione e il divieto di prosecuzione
dell'attività.
Art. 12
Riserva di denominazione. Classificazione
1.
L'uso
della denominazione "agriturismo" è riservato esclusivamente alle
imprese agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi della
presente legge e in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all’articolo
10.
2.
L'
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione stabilisce i criteri di
classificazione delle aziende agrituristiche, in considerazione di quanto
definito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
sentito l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo per eventuali peculiarità
regionali.
3.
Il
sistema di classificazione dell'offerta agrituristica tiene conto del livello
di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della
collocazione aziendale in zone di particolare pregio naturale, paesaggistico o
ambientale e della specifica caratterizzazione enogastronomica, architettonica
e culturale dell'offerta.
4.
Non
è consentita la denominazione “agriturismo” e dei termini attributivi
derivanti, senza averne titolo ai sensi di quanto disposto con la presente legge.
Art.
13
Osservatorio regionale dell'agriturismo
1. È istituito
presso la Regione
Puglia , quale organo consultivo, l'Osservatorio Regionale
dell'Agriturismo con sede presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.
2. L'Osservatorio
è composto dal:
a)
Direttore
dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale o suo delegato con funzioni di
presidente;
b)
Dirigente
del Servizio Agricoltura o suo delegato dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;
c)
Dirigente
del Servizio Turismo o suo delegato;
d)
Rappresentante
di ciascuna delle Associazioni agrituristiche regionali maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
e)
Rappresentante
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
f)
Rappresentante
di ciascuna delle Province.
Le funzioni di segretario saranno svolte da
un funzionario dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.
3. I componenti dell'Osservatorio sono
nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica
cinque anni.
4. L'Osservatorio
Regionale dell'Agriturismo:
a)
svolge
attività di monitoraggio delle attività agrituristiche, al fine di fornire
informazioni utili per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e di
coordinamento di competenza della Regione Puglia; l'attività dell'Osservatorio
è anche finalizzata a favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul
territorio regionale e nazionale e a promuovere iniziative tese alla
valorizzazione delle attività agrituristiche;
b)
propone
attività di indagine e di studio finalizzate a supportare l'attività di
indirizzo e programmazione della Regione Puglia sulla materia oggetto della
presente legge.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio non
comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 14
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali
1.
La
Regione Puglia , in armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale e conformemente alla propria pianificazione
territoriale, approva il Programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione delle
aree rurali che individua gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo
regionale e stabilisce le relative azioni attuative.
2.
Il
Programma viene predisposto dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale di
concerto con l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo e con le Autorità di
Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali; ha una durata quinquennale ed è
approvato dalla Giunta Regionale.
3.
Il
Programma deve prevedere:
a)
la
descrizione delle aree rurali con particolare riferimento agli aspetti
paesaggistici, ambientali- naturalistici e di utilizzazione agricola nonché al
patrimonio artistico, architettonico, storico-culturale;
b)
la
descrizione delle specie vegetali ed animali che caratterizzano la biodiversità
del territorio pugliese;
c)
la
sintetica indicazione del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile
di essere utilizzato per attività di agriturismo;
d)
la
descrizione dell'offerta enogastronomica regionale con particolare riferimento
alle produzioni di qualità, biologiche e alla cucina tradizionale contadina;
e)
la descrizione delle attività agrituristiche e
delle attività assimilate (masserie didattiche, sociali) in atto;
f)
l'individuazione
delle zone di maggior interesse agrituristico;
g)
le
potenzialità di sviluppo delle attività agrituristiche;
h)
le
specifiche azioni attuative;
i)
l'indicazione
delle attività di studio, di ricerca e di formazione che possono agevolare
l’esercizio,lo sviluppo ed il miglioramento dell'offerta agrituristica
regionale;
j)
le
norme per la tutela e la salvaguardia delle zone aventi specifico interesse
agrituristico, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
k)
le attività per la promozione dell'offerta
agrituristica regionale.
TITOLO II
VIGILANZA -
CONTROLLO - SANZIONI
Art. 15
Vigilanza e controllo
1.
I Comuni, nel cui territorio sono ubicati i
fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività agrituristica, sono addetti
al controllo ed ai relativi accertamenti
sull'osservanza delle disposizioni,
per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.
2.
I Comuni, nonché gli altri soggetti titolati
dalle norme vigenti, provvedono ai controlli ed agli accertamenti, di cui al
comma 1, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale).
3.
I rapporti di cui all'articolo 17 (Obbligo del
rapporto) della legge 689/1981, redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi al Servizio
Contenzioso Amministrativo di ogni capoluogo di provincia per gli adempimenti
previsti dalla medesima legge 689/1981.
Art. 16
Sanzioni
amministrative pecuniarie
- Le
sanzioni amministrative hanno lo scopo di prevenire, contrastare e
reprimere l'esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare
la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli utenti,
il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le
regole della buona arte e della migliore qualità.
- Ai
trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 7-11-12 sono inflitte
le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di
denaro nei casi e nelle misure
seguenti:
a) in caso di mancata
esposizione in modo ben visibile al pubblico del certificato di iscrizione
nell’elenco regionale degli operatori agrituristici: da un minimo edittale di €
500,00 ad un massimo edittale di € 2.000,00;
b) in caso di mancata
esposizione, in modo ben visibile al pubblico, dell'autorizzazione comunale: da
un minimo edittale di € 500,00 ad un massimo edittale di € 2.000,00;
c) in caso di mancato
rispetto dei limiti e delle le modalità indicate nell'autorizzazione comunale:
da un minimo edittale di € 2.000,00 ad un massimo edittale di € 5.000,00;
d) in caso di mancata
esposizione, in modo ben visibile al pubblico, delle tariffe praticate e
comunicate al Comune: da un minimo edittale di € 500,00 ad un massimo edittale
di € 2.000,00;
e) in caso di mancata
osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto
18.6.1931, n. 773, e successive modifiche: da un minimo edittale di € 2.000,00
ad un massimo edittale di € 5.000,00;
f) in caso di mancato
invio al Comune di competenza ed a Pugliapromozione della dichiarazione annuale
contenente l'indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per
l'anno successivo: da un minimo edittale di € 500,00 ad un massimo edittale di
€ 2.000,00;
g) in caso di mancato
invio nei termini previsti dalla normativa vigente a Pugliapromozione dei dati
statistici della propria ricettività: da un minimo edittale di € 500,00 ad un
massimo edittale di € 2.000,00;
h) in caso di omessa
presentazione della domanda di variazione della ragione sociale o della
titolarità dell’impresa o di modifiche strutturali dell’azienda agrituristica:
da un minimo edittale di € 500,00 ad un massimo edittale di € 2.000,00;
i)
in
caso di denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini
agriturismo o agrituristico e dei termini attributivi derivati senza averne
titolo: da un minimo edittale di € 3.000,00 ad un massimo edittale di €
10.000,00;
j)
nel
caso in cui, nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, si induca
in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli: da un minimo
edittale di € 500,00 ad un massimo edittale di € 2.000,00;
k) in caso di esercizio
dell’attività intrapresa senza che sia stata presentata la SCIA : da un minimo edittale di € 2.000,00 ad un massimo
edittale di € 5.000,00.
Art. 17
Rilevazione dei dati sui flussi turistici
1. Per
quanto riguarda la rilevazione dei dati sui flussi turistici all’interno del
sistema dell’agriturismo, nonché le relative sanzioni, si applica quanto
previsto dall’articolo 6 (Rilevazione dati sui flussi turistici) della legge
regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013).
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
18
Norme transitorie
1.
Nelle
more dell'istituzione dell’elenco regionale di cui all’articolo 6 della
presente legge, l'elenco regionale di cui
all'articolo 5 (Elenco regionale degli operatori agrituristici) della legge
regionale 22 maggio 1985 n. 34 (Normativa sull’agriturismo Regione Puglia),
resta valido sino al completo trasferimento degli iscritti aventi diritto.
2.
I Comuni, entro sei mesi dalla
pubblicazione della legge, devono effettuare il monitoraggio sullo stato di operatività
delle aziende agrituristiche ricadenti nel territorio di propria competenza,
iscritte nell'elenco regionale istituito ai sensi della l.r. 34/1985, articolo
5. L’esito del monitoraggio dovrà essere trasmesso all’Area Politiche per lo
Sviluppo Rurale della Regione.
3.
A
seguito del monitoraggio di cui al comma 2, le imprese agricole che, alla data
di pubblicazione della legge, risultano iscritte nell'elenco regionale di cui
alla l. r.
34/85 e non sono ancora in possesso dell’ autorizzazione comunale per
l'esercizio dell'attività agrituristica, saranno invitate dall’Area Politiche
per lo Sviluppo Rurale della Regione, a comunicare entro sei mesi l'inizio
attività ai sensi dell’articolo 9. Trascorso tale termine, le imprese che non
avranno comunicato l'inizio attività o le motivazioni che impediscono l'inizio
attività, saranno cancellate dall'elenco regionale degli operatori
agrituristici.
4.
Alle
richieste di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, presentate
ai sensi dell'articolo 5 della l. r. 34/85, prima della pubblicazione della presente
legge e per le quali non è stata conclusa l’istruttoria con provvedimento
dell’amministrazione provinciale competente, devono essere applicate le
procedure e quanto altro stabilito con la presente legge.
5.
Per
la valutazione di quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 4 si applicano,
sino a nuova definizione, i parametri stabiliti con provvedimento del Dirigente
del Settore Alimentazione n. 356 del 30 Agosto 2007 in attuazione del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di
soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).
6.
A seguito della definizione della nuova
procedura di riordino delle Province, avviata con il decreto legge 6 luglio
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini ((nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario)), convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1 della legge
7 agosto 2012, n.135 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), la Giunta regionale potrà
individuare le attività amministrative da affidare alla Città Metropolitana e
alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.
7.
La
l.r. 34/1985 è abrogata con l'entrata in
vigore della presente legge. Sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni, contenute in altre norme regionali che
contrastano con la presente legge.
8.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge in materia di agriturismo si rinvia alla legge 20 febbraio 2006,
n. 96 (Disciplina dell’agriturismo).
Art.
19
Norma finanziaria
1. La
presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico
del bilancio regionale.
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