venerdì 23 settembre 2011

Natura precaria dei punti di ormeggio dei pontili galleggianti

Integra il reato edilizio previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il mancato rispetto della conferenza di servizi, procedura amministrativa prevista dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 per il rilascio della concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. (In motivazione la Corte, in una fattispecie di sequestro preventivo di alcuni pontili galleggianti , ha escluso la rilevanza penale per i soli "punti di ormeggio", aventi natura precaria e facilmente rimovibili).


Cassazione penale  sez. III03 marzo 2010n. 21413

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