sabato 19 novembre 2011

Agriturismo - ristrutturazione a fini agrituristici - La normativa urbanistica in tema di edificabilità in zone agricole deve ritenersi applicabile anche all'attività edilizia a fini agrituristici

Massima: T.A.R.,  Palermo  Sicilia  sez. I 07 settembre 2011, n. 1590


In caso di esecuzione di opere edilizie in un manufatto destinato ad attività agricole e agrituristiche, trova applicazione l'art. 9 comma 1 lett. a), l. 28 gennaio 1977 n. 10, perché la normativa urbanistica in tema di edificabilità in zone agricole è applicabile anche all'attività edilizia a fini agrituristici, svolta da imprenditore agricolo in connessione con l'attività agricola normale, considerando che l'attività di agriturismo ben può ritenersi connessa con l'attività agricola per natura, sempre che sia svolta da un imprenditore agricolo e sempre che emerga, in base a concreti accertamenti e valutazioni, che essa si pone in rapporto di accessorietà con l'esercizio dell'attività agricola.


Sentenza per esteso:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
ha pronunciato la presente
SENTENZA
...omissis....
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.  


Con ricorso notificato il 3 febbraio 1993, e depositato il successivo 5 marzo, i signori B. e F. L. hanno impugnato la concessione edilizia n. 19/1992, rilasciata in loro favore dal Comune di Collesano, nella parte in cui la stessa è stata rilasciata a titolo oneroso.
Il Comune di Collesano, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con decreto n. 4044/2005 il giudizio è stato dichiarato perento.
Con ordinanza n. 71/2006 è stata accolta l'opposizione proposta avverso il citato decreto di perenzione.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2011.
I ricorrenti contestano l'onerosità della concessione edilizia rilasciata dal Comune intimato per lavori di ristrutturazione eseguiti nell'azienda agricola degli stessi, per la ristrutturazione completa a fini agricoli ed agrituristici della masseria insistente sul fondo (finanziati dalla Regione Siciliana).
Ad avviso del Comune la destinazione alberghiera di parte dei manufatti determinerebbe l'onerosità della concessione.
Ritiene il collegio che, sulla base della descrizione della fattispecie enucleabile dagli atti presenti nel fascicolo di causa, la censura di violazione dell'art. 9, lett. a) della legge n. 10 del 1977 sia fondata.
L'attività agrituristica, dal punto di vista materiale, involge attività rientranti nell'ambito delle materie "turismo" e "agricoltura" (Corte costituzionale, sentenza 12 ottobre 2007, n. 339).
La normativa urbanistica in tema di edificabilità in zone agricole deve ritenersi applicabile anche all'attività edilizia a fini agrituristici, svolta da imprenditore agricolo in connessione con l'attività agricola normale, considerando che l'attività di agriturismo ben può ritenersi connessa con l'attività agricola per natura, sempre che sia svolta da un imprenditore agricolo e sempre che emerga, in base a concreti accertamenti e valutazioni, che essa si pone in rapporto di accessorietà con l'esercizio dell'attività agricola (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 21 giugno 1990 , n. 276).
Nel caso di specie, la connessione deriva dal vincolo funzionale decennale imposto alle opere in questione, essendo peraltro prevalente il profilo oggettivo dell'attività, rispetto alla qualifica del proprietario.
Il ricorso è pertanto fondato, e come tale dev'essere accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 SET. 2011.


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