N. 02052/2010 REG.SEN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 439 del 2010, proposto da:
l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Spinozzi e Filippo de Miccolis Angelini, con domicilio eletto presso ;
Sul ricorso numero di registro generale 439 del 2010, proposto da:
l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Spinozzi e Filippo de Miccolis Angelini, con domicilio eletto presso ;
contro
, rappresentato e difeso dall'a ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
OMISSIS..........
Considerato che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il ricorrente ha presentato in data 16.3.2009 n. 3 istanze di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01;
Rilevato che la presentazione di istanza di permesso edilizio in sanatoria dovrà essere definita dall’Amministrazione con un provvedimento formale e che, pertanto, anche per l’ipotesi di esito negativo, dovrà intervenire un nuovo provvedimento sanzionatorio (in tal senso, ex multis, T.A.R. Puglia Bari Sez. III 11.6.2008 n. 1455; T.A.R. Puglia Bari Sez. III 30.1.2008 n. 94; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV 3.4.2008 n. 1838);
Considerato pertanto che l’impugnato provvedimento di demolizione è divenuto inefficace e che l’Amministrazione dovrà adottare nuovo provvedimento in esito alla definizione dell’istanza di sanatoria;
Considerato che l’improcedibilità risulta assorbente e preliminare rispetto ad ogni altra valutazione;
Ritenuto che ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Seconda dichiara improcedibile il ricorso n. 439/10, proposto dal , in p.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
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