DIRITTO
Diritto. - Si impugna l'atto di diniego indicato in epigrafe con cui la Provincia di Roma non ha acconsentito alla modifica del programma di esercizio dell'attività di trasporto di tipo "granturismo" - gestita dalla ricorrente sulla linea Roma-Ciampino- Roma in virtù di un'autorizzazione rilasciata nel 2005 che consentiva la sola salita dei passeggeri alla fermata dell'Aeroporto, nel tragitto Roma-Ciampino e la sola discesa nel tragitto Ciampino-Roma. In particolare veniva negata l'autorizzazione alla libera salita/discesa dei passeggeri nel tratto terminale, relativo al collegamento Ciampino Paese (stazione) - Ciampino Aeroporto, che avrebbe reso possibile il trasporto passeggeri, in entrambe le direzioni, lungo il percorso già garantito dal servizio di trasporto pubblico locale (linea n. 4 con partenza da Ciampino Stazione).
Il provvedimento impugnato risulta immune dal difetto di motivazione lamentato con il primo mezzo di gravame.
L'Amministrazione provinciale ha rifiutato la modifica delle modalità di carico/scarico passeggeri presso le fermate di Ciampino Aeroporto e Ciampino stazione in quanto ha ritenuto che tale itinerario non rientrasse nella tipologia dei servizi di trasporto qualificabili come granturismo, non avendo il Comune di Ciampino caratteristiche artistiche, storico-ambientali, paesaggistiche tali da essere ritenuto località turistica.
L'iter logico-giuridico seguito dalla Provincia è chiaro, essendo fondato sull'incompetenza a rilasciare l'autorizzazione per esercitare il trasporto di linea di tipo granturismo verso itinerari che non conducano a località di interesse turistico.
Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato ha ben evidenziato le "ragioni giuridiche" su cui si fonda, consistenti nella non riconducibilità del servizio in questione (collegamento del Comune di Ciampino al locale aeroporto) alla tipologia di trasporto "di linea gran turismo", in mancanza del presupposto fondamentale, e cioè della "finalità" di valorizzazione turistica del territorio prevista dal legislatore regionale, che include nei servizi in parola esclusivamente quelli "che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate" e dallo svolgimento a tariffa libera in regime di concorrenza (art. 4, comma 5 bis, della l. rg. n. 30/1998 mod.dalla l. rg. n. 16/2003).
Né l'atto gravato risulta immotivato per quanto concerne i presupposti fattuali, essendo evidente che non può certo addossarsi alla Provincia l'onere di diffondersi in articolate descrizioni volte ad esplicitare le ragioni per cui Ciampino non possa essere considerata una "località turistica", né convince l'assunto della ricorrente, secondo cui "il collegamento tra aeroporto e centro urbano presenta comunque una valenza turistica" in quanto "l'aeroporto è incontestabilmente un nodo di scambio intermodale del flusso turistico".
Come chiarito dalla Sezione nella sentenza n. 11718/2008, ribadendo l'essenzialità ed imprescindibilità dello scopo di valorizzazione turistica del servizio di trasporto granturismo, quel che rileva, ai fini della qualificazione di un servizio come granturismo, non è esclusivamente il carattere storico-artistico della località collegata, quanto la sua attitudine ad intercettare "flussi di visitatori" e quindi promuovere uno sviluppo turistico, inteso in senso ampio, comprendendo in tale finalità anche tipi particolari di turismo (quali quello "fieristico" ovvero "termale"), e quindi, in definitiva, la sua capacità di attrarre una determinata categoria di visitatori (viaggiatori amanti dello shopping ed operatori commerciali oppure alla ricerca di luoghi di benessere, etc.), riconoscendo la "forza attrattiva" degli "ambiti spaziali" dei centri commerciali e sulle connesse interrelazioni con le vie di comunicazione già posta alla base di precedenti pronunce (Tar Lazio, sez. II quater, n. 3545 del 24 aprile 2008).
Orbene, in tale ottica, va riconosciuto che la sussistenza di una simile vocazione attrattiva di possibili flussi turistici diretti al Comune di Ciampino non è seriamente sostenibile e quindi l'autorità procedente non poteva certo onerarsi di una diffusa motivazione al riguardo.
Ne consegue che risulta del tutto ininfluente l'eventuale "parere" favorevole reso dal Comune di Ciampino, in quanto lo stesso non incide sulla oggettiva mancanza nella località della potenzialità di intercettare flussi turistici dal vicino aeroporto.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato.
Va del pari disatteso il secondo mezzo di gravame, con il quale si afferma che il provvedimento impugnato non terrebbe conto che anche il tratto in questione rientra nel collegamento di GT già autorizzato, né avrebbe considerato che la normativa in materia di trasporto pubblico locale comprenderebbe ormai, in un sistema unitario, sia i servizi di linea ordinari, sia i servizi di linea granturismo, né, infine, avrebbe valutato il fatto che la distinzione tra i diversi servizi di trasporto (non solo tra quelli di granturismo e di trasporto pubblico locale, ma altresì tra granturismo e servizi ordinari) sarebbe venuta meno con il tramonto del regime concessorio, sostituito da regime autorizzatorio.
La prospettazione non può essere condivisa.
In primo luogo, va osservato che non è contestabile la natura di servizio di trasporto pubblico locale, di tipo comunale, del collegamento aggiuntivo richiesto dalla ricorrente, rientrando pacificamente tra quelli così qualificati, dall'art. 3 co. 2 lett. C) della l. rg. n. 30 del 16 luglio 1998, la quale contempla espressamente i servizi "che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo, nonché con un centro di servizi o uno sportello polifunzionale."
L'invocata "liberalizzazione" del trasporto pubblico locale, inoltre, è tale solo nel senso, già chiarito dalla sentenza del Tar Lazio, sez. II, n. 11718/2004, che la "complessa e travagliata vicenda del progressivo processo di liberalizzazione delle diverse tipologie dei servizi di trasporto pubblico" si svolge secondo la logica della cosiddetta "concorrenza per il mercato", consistente nel passaggio dall'iniziale regime amministrativo sottoposto a concessione al previo esperimento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica a tutela di interessi pubblici ritenuti preminenti sulla libertà di iniziativa economica privata.
La diversa introduzione di un sistema completamente basato su un regime autorizzatorio, come preteso dal ricorrente, volto a valorizzare la libertà di iniziativa economica privata, secondo la logica della cosiddetta "concorrenza nel mercato", allo stato della legislazione, riguarda solo uno specifico servizio di trasporto, e cioè quello rientrante nella tipologia del gran turismo.
La cd. "liberalizzazione" del trasporto pubblico locale, pertanto, allo stato, anche dopo l'intervento operato dall'art. 23 bis del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, inserito in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, della l. 6 agosto 2008, n. 133, mod. dall'art. 15 d.l. 25 settembre 2009 n. 135, è sempre limitata al mero passaggio dall'affidamento diretto alle procedure a evidenza pubblica, come chiaramente enunciato dal comma 2, il quale stabilisce che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire "mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità" , facendo salva la possibilità di ricorrente a diverse modalità di affidamento in house esclusivamente in caso di "situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato".
In tale prospettiva, ovviamente, non ha alcun rilievo la circostanza di mero fatto che la località in questione sia inclusa nell'itinerario gestito dalla ricorrente, atteso che si tratta di un percorso volto a collegare le varie località comprese nel tragitto con il sito di interesse turistico interessato, nel rispetto delle soprarichiamate finalità di valorizzazione turistica, il che esclude , ovviamente, che l'operatore possa esercitare anche i servizi di collegamento "interno" (nella fattispecie intercomunale) tra le località toccate nelle fermate intermedie, in quanto, altrimenti, finirebbe per gestire linee di trasporto pubblico locale - in concorrenza con il gestore legittimamente individuato tramite procedure di evidenza pubblica-, in virtù di un "affidamento" ottenuto, in base alla mera coincidenza fisico-spaziale delle fermate servite dalla linea di granturismo, senza sottoporsi a previa gara, come prescritto dalla normativa in materia. In tal caso peraltro si determinerebbe un'inammissibile alterazione delle competenze istituzionali, in quanto la Provincia, nell'autorizzare le modifiche del programma di esercizio nel senso voluto dalla ricorrente, finirebbe con l'interferire con l'operato dell'Autorità comunale, unica competente ad individuare, tramite le prescritte procedure concorsuali, i soggetti affidatari del servizio di TPL comunale, ai sensi dell'art. 10 della l. rg. 16 luglio 1998 n. 30 sopra richiamata.
Ne consegue che l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione appare chiaro e le ragioni ostative poste a fondamento dell'atto di diniego impugnato risultano giuridicamente insuperabili.
Va detto, per completezza, che non sono immeritevoli di attenta considerazione gli inconvenienti denunciati dalla società ricorrente (fenomeno della proliferazione degli operatori abusivi), situazione peraltro notoriamente analoga a quella del collegamento delle località minori limitrofe all'aeroporto di Fiumicino. Ma altri sono gli strumenti per perseguire chi opera nell'illegalità.
Allo stato, tuttavia, una totale liberalizzazione del settore rientra solo tra le prospettive di riforma e non poteva pertanto indurre l'Amministrazione a determinarsi diversamente. Tant'è che, anche l'autorizzazione rilasciata alla società concorrente Terravision è stata sottoposta alle medesime limitazioni imposte alla ricorrente, come si evince dal provvedimento depositato dalla resistente in allegato 17 alla memoria del 14 maggio 2009.
Il ricorso va perciò respinto in quanto infondato.
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