domenica 11 dicembre 2011

Regolamento Comune di Monopoli opere precarie, illegittimità


T.A.R.
 Bari  Puglia, sez. II31 agosto 2009, n. 2031

EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia e licenza di abitabilita' (ora permesso di costruire) necessita'


Permesso di costruire - Necessità - Costruzione avente carattere stagionale - Sussiste.
Regolamenti comunali edilizi - Comune di Monopoli - Equiparazione delle costruzioni stagionali a quelle precarie - Illegittimità per violazione delle norme statali di principio. 


REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia         
                          (Sezione Seconda)                          
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
ex art. 21  e  26  della  legge  1034/71  e  successive  modifiche  e
integrazioni,                                                        
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2009, proposto da:  
xxxxxxxxxxxxxx, rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Francesco  Paolo
Bello, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello in Bari, via
P. Amedeo, 82/A;                                                     
                               contro                                
Comune di Monopoli in Persona del  Sindaco,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Lorenzo Dibello,  con  domicilio  eletto  presso  Francesco
Semeraro in Bari, via Abate Gimma N. 73;                             
Regione Puglia in Persona del Presidente della Giunta Regionale;     
                         per l'annullamento                          
                 previa sospensione dell'efficacia,                  
- della nota prot. n. 22396 del 05.05.2009, notificata a mezzo  posta
in data 22.05.2009, con cui il Dirigente Area VII  -Sviluppo  Locale-
S.U.A.P. del Comune di Monopoli dichiara, ai sensi dell'art. 4, comma
2, D.P.R. 447/1998, concluso il procedimento di cui  all'oggetto,  ne
comunica il diniego e, per l'effetto non autorizza  la  realizzazione
delle strutture precarie alle attività di servizi  alla  balneazione,
somministrazione di alimenti e  bevande,  piccolo  intrattenimento  e
parcheggio in Monopoli, alla Torre Incina -Fg. 1, p.lle  8,  44,  80,
31, 79, 30, 144, 145;                                                
-  della  nota  prot.  n.  18453  del  10.04.2009,   allegata    alla
summenzionata  nota  prot.  n.  22396  del  05.05.2009,  con  cui  il
Dirigente  Area  Organizzativa  Tecnica   IV    -Edilizia    Privata,
Urbanistica, Ambiente del Comune di Monopoli ha espresso  parere  non
favorevole per quanto di competenza all'installazione delle  predette
strutture precarie;                                                  
-  del  parere  non  favorevole  espresso  dal    responsabile    del
procedimento  ex  art.  4  D.P.R.  n.  447/1998,  giusta  nota    del
09.04.2009, priva di numero di protocollo ed anch'essa allegata  alla
nota prot. n. 22396 del 05.05.2009;                                  
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale,
ancorché non conosciuto, compresi - ove occorra  -  i  verbali  delle
conferenze di servizi tenutesi il  15  ed  il  29  giugno  2007,  non
conosciuti;                                                          
e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei
danni subiti dalla società ricorrente  per  effetto  dell'illegittimo
diniego e/o di quelli connessi  al  ritardo  con  cui  il  Comune  di
Monopoli ha concluso il procedimento ed ha adottato il  provvedimento
finale;.                                                             
Visto il ricorso con i relativi allegati;                            
Visto l'atto di costituzione in giudizio di  Comune  di  Monopoli  in
Persona del Sindaco;                                                 
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nella camera di consiglio del  giorno  23/07/2009  il  dott.
Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale;                                                             
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art.  21  decimo  comma  della
legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;                
Considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel
merito ai sensi della citata disposizione e dell'art. 26 della stessa
legge n. 1034/1971, della cui applicabilità è stato dato avviso  alle
parti presenti alla camera di consiglio del 23/07/2009;              
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:              

FATTO
In data 06.09.2006 la società "xxxxxxxxxl" odierna ricorrente avanzava istanza di rilascio del provvedimento unico ex D.p.r. n. 447/1998 finalizzato alla realizzazione di strutture precarie e temporanee da destinare ad attività di servizi alla balneazione, somministrazione di alimenti e bevande, da allocare su un fondo sito in Monopoli loc Torre Incina, censito in catasto al Fg 1 p.lle 44, 80, 31, 79, 30, 144 e 145.
Data l'inerzia dell'amministrazione, "Xxxxxxxxxxxxxxx" provvedeva a reiterare la propria istanza il 29.05.2007.
Con nota prot 25796 del 05.07.2007 il Dirigente SUAP evidenziava la necessità di integrazione documentale, riscontrata dalla "Comet s.r.l" in data 18.07.2007 mediante deposito della relazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.p.c.m. 12.12.2005.
A seguito di istanze di accesso agli atti, soltanto in data 20.05.2009, con la nota prot 22396 qui impugnata, il Dirigente SUAP comunicava all'interessata la conclusione del procedimento de quo, con decisione di diniego, sulla scorta della seguente motivazione:
" - le strutture oggetto della proposta non risultano destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- le strutture proposte non risultano facilmente rimovibili, in quanto sono previste fondazioni in c.a.;
- non sono rispettati i parametri dimensionali fissati dall'art. 4 del Regolamento comunale per l'installazione di strutture temporanee e precarie;
- l'intervento non è conforme allo strumento urbanistico vigente"
Avverso il predetto provvedimento, unitamente alla relazione istruttoria a firma del responsabile del procedimento ex D.p.r. n. 447/98, propone ricorso "xxxxxxxxxxxs.r.l", deducendo le seguenti doglianze:
I. violazione art. 10-bis l. 241/90, eccesso di potere per carenza istruttoria ed ingiustizia manifesta.
II. violazione ed erronea applicazione art. 4 D.p.r. n. 447/98; art. 14 quater l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza istruttoria, erronea presupposizione dei fatti ed ingiustizia manifesta.
III. violazione ed erronea applicazione art. 2, 3, 4 e 5 Regolamento di cui alla del. CC n. 20/2007; art. 10 NTA PRG Comune di Monopoli; eccesso di potere per carenza istruttoria, contradditorietà e falsa presupposizione dei fatti.
Il ricorrente avanzava infine istanza risarcitoria per il danno da ritardo subito causa il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, invocando l'applicazione del nuovo art. 2-bis l. 241/90 nel testo introdotto dalla recente l.n. 69 del 18 giugno 2009, interpretato in senso innovativo come prescindente dal giudizio di spettanza dell'utilità finale, id est della assentibilità o meno dell'intervento richiesto.
Si costituiva in giudizio l'avvocatura comunale di Monopoli, chiedendo il rigetto nel merito, eccependo l'infondatezza di tutte le censure di parte ricorrente e, tra l'altro, la non applicabilità dell'art. 10-bis e comunque la sua incapacità invalidante ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/90, la non precarietà dell'intervento ed in ogni caso, l'evidente contrasto con i parametri dimensionali stabiliti dal Regolamento comunale per l'installazione di strutture temporanee e precarie, oltre che l'inammissibilità e la genericità dell'istanza risarcitoria.

DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Osserva il Collegio come al di là delle parziali contraddittorietà emergenti dalla motivazione dell'impugnato provvedimento, che nega il carattere precario dell'intervento richiesto per poi applicare comunque il Regolamento comunale per l'installazione di strutture temporanee e precarie, la decisione finale dell'amministrazione non poteva che essere di segno negativo.
Innanzitutto, in relazione al carattere precario dell'intervento richiesto dall'odierna ricorrente, va ribadito che ai fini dell'esenzione della concessione edilizia, il carattere di precarietà di una costruzione non va desunto dalla possibile facile e rapida amovibilità dell'opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, ma dal fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente ed essere poi prontamente rimossa, a nulla rilevando la circostanza che l'impiego del bene sia circoscritto ad una sola parte dell'anno, ben potendo la stessa essere destinata a soddisfare un bisogno non provvisorio ma regolarmente ripetibile (T.A.R. Emilia Romagna Bologna 14 gennaio 2009 sent n. 19).
Ne consegue che la precarietà non va confusa con la stagionalità, allorché le opere siano destinate a soddisfare esigenze stagionali ma ricorrenti e conseguentemente vengano a trasformare in modo durevole l'area scoperta preesistente (Cassazione penale sez III 21 ottobre 1998, T.A.R. Sicilia Catania 19 giugno 1987 n. 631, Cassazione penale 2006 n. 13705, T.A.R. Lazio 2002 n. 1595) con conseguente permanente impatto sul territorio.
Sul punto, la ricomprensione da parte del citato Regolamento comunale delle strutture stagionali tra quelle precarie (art. 2.1) deve essere letta in chiave sistematica, in conformità in particolare alla vigente normative primaria statale e regionale in materia edilizia, vincolante quantomeno in relazione ai principi in essa contenuti per la potestà regolamentare locale, con conseguente disapplicazione in parte qua per contrasto con la disciplina del T.U. edilizia, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza penale ed amministrativa. È infatti possibile come noto per il G.A. la disapplicazione (rectius, la constatazione dell'effetto invalidante) di un regolamento in contrasto con fonti normative primarie anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, per il principio di gerarchia delle fonti, e anche a prescindere da relativa istanza di parte (ex multis T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 09 aprile 2008, n. 526)
Corretto è dunque il motivo di diniego comunale fondato sulla non precarietà dell'intervento in questione, e infondate le censure di parte ricorrente, motivo che da solo è già pienamente idoneo a determinare la legittimità dell'impugnato provvedimento, dal momento che con riguardo alla legittimità in sé dei motivi ostativi, si deve ribadire il generale principio secondo cui, "in presenza di una pluralità di motivi di diniego, è sufficiente la legittimità di uno solo di essi per giustificare il provvedimento negativo. In caso di diniego sorretto da più ragioni giustificatrici fra loro autonome è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto impugnato anche di una sola di esse" (Consiglio di Stato sez. IV 3 aprile 2006, n. 1725; sez IV, 20 dicembre 2002, n. 7251, sez IV 10 dicembre 2007 n. 6325, TAR Lazio Roma sez II 01 luglio 2008 n. 6346).
Per mera completezza, anche volendo ritenere precaria la struttura richiesta dalla società ricorrente, in applicazione dell'art. 2.1 del Regolamento comunale per l'installazione di strutture temporanee e precarie, risultano nella fattispecie per cui vi è causa del tutto ostativi i limiti dimensionali fissati dal citato Regolamento, il cui limite di 180 mq per le strutture da realizzarsi su suolo privato è del tutto violato.
Infatti, l'esclusione dal calcolo del predetto limite della superfice per servizi ivi prevista va circoscritta sotto il profilo urbanistico ai servizi di carattere accessorio (es servizi igienici, cucine) e non certo alle strutture funzionali all'attività di impresa quali superfici coperte, che sono produttive di volume. Appare comunque evidente che le dimensioni progettuali dell'intervento non possano comunque rientrare nello stretto limite dimensionale di cui al citato Regolamento, peraltro funzionale e coerente con il carattere precario e temporaneo delle strutture da esso disciplinate.
Ne consegue l'infondatezza anche della censura di violazione dell'art. 10-bis, poiché in disparte la questione dell'applicabilità o meno al procedimento speciale di cui al D.p.r. n. 447/98, il carattere vincolato dell'attività amministrativa volto all'esame di istanze abilitative edilizie, unito alla dimostrata non modificabilità del contenuto del dispositivo finale di rigetto, ne comporta la non annullabilità in giudizio, in applicazione della norma processuale di cui all'art. 21-octies comma secondo primo allinea, applicabile anche al vizio procedimentale di violazione dell'art. 10-bis (Consiglio di Stato sez. VI 22 maggio 2008 sent. n. 2542).
L'istanza risarcitoria per danno da ritardo è infondata. In disparte la questione dell'applicabilità al presente giudizio del nuovo art. 2-bis l. 241/90 nel testo introdotto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69 secondo cui "le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1 comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento" e della sua interpretazione come danno da "mero ritardo", sganciato cioè dal conseguimento dell'utilità finale - opzione ermeneutica che da una prima lettura potrebbe pur dirsi non priva di fondamento - la domanda del ricorrente risulta del tutto carente della dimostrazione del danno patito, essendo del tutto genericamente ed apoditticamente quantificato un danno pari a 500.000 euro senza alcuna indicazione dei relativi fatti costritutivi.
In materia di azione risarcitoria da lesione di interesse legittimo va pertanto confermato che sussiste a carico del danneggiato l'onere della prova ex art. 2967 c.c. e 115 c. 1° c.p.c. esteso a tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non valendo il principio dispositivo con metodo acquisitivo riferibile alla sola tutela giurisdizionale amministrativa demolitoria (Consiglio di Stato sez. IV 4 maggio 2005 n. 2136, sez. V 17 ottobre 2008 n. 5098, sez IV 4 febbraio 2008 n. 306).
Tale onere ricomprende naturalmente la prova del danno, per il quale non può soccorrere la consulenza tecnica. La giurisprudenza del G.A ritiene che la consulenza tecnica non è mezzo di prova in senso proprio, e non può pertanto supplire all'onere probatorio della parte, con conseguente inammissibilità di una domanda risarcitoria formulata in termini generici senza specifica allegazione dei fatti costitutivi (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 306). Anche il ricorso alla c.d. "sentenza sui criteri" ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 80/1998, di liquidazione del danno richiede in ogni caso che sia stata accertata l'esistenza del danno stesso e che il giudice sia in grado di individuare i criteri generali che saranno di guida per la formulazione dell'offerta da parte della P.A.; ne consegue che il meccanismo processuale divisato dal menzionato art. 35 non può essere strumentalizzato per eludere l'obbligo di allegazione dei fatti costitutivi del proprio diritto. Sotto tale profilo, anche se può ammettersi, come nel giudizio civile, il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno e della sua entità, non si può prescindere dall'allegazione di specifiche circostanze di fatto (Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008, n. 2967)
Se ciò vale per le fattispecie di responsabilità da danno cagionato da provvedimento illegittimo, tanto più deve valere per i danni la cui fonte sia collegata ad una colpevole inerzia nella definizione del procedimento attributivo di utilità finali per il ricorrente (c.d. comportamento amministrativo).
Pertanto l'istanza risarcitoria è infondata.
Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto. Si prescinde dall'esame delle ulteriori censure di parte ricorrente poiché comunque non idonee a determinare l'annullamento dell'atto gravato.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite da liquidarsi secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari sez II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Dichiara infondata la domanda risarcitoria.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in 2.500 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Roberta Ravasio, Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 AGO. 2009.

sabato 19 novembre 2011

IMPIEGATI DELLO STATO - Incompatibilita' con altri impieghi, professioni, cariche ed attivita'

In tema di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), i presupposti sono espressamente e specificamente individuati dall'art. 1, d.lg. n. 99 del 2004, disposizione da cui emerge che il legislatore ha espressamente previsto la possibilità che l'attività agricola non venga svolta in via esclusiva; tale eventualità è stata, anzi, assurta a regola, come chiaramente si desume proprio dai criteri fissati per la valutazione sia requisito del tempo di lavoro sia del requisito reddituale; pertanto, va esclusa la sussistenza di un'incompatibilità giuridica tra il rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno e la qualifica di imprenditore agricolo atitolo professionale , desunta dalla legislazione in materia di pubblico impiego: l'interpretazione dell'art. 1, comma 1 del d.lg. n. 99 del 2004, svolta alla stregua dei consueti canoni ermeneutici e considerando anche la ratio sottesa alla disciplina in materia, induce a ritenere che, al fine del riconoscimento della qualifica I.A.P., assume rilievo il dato di fatto, concreto ed obiettivo, dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola in misura almeno corrispondente alla percentuale prevista (fattispecie relativa ad un soggetto dipendente a tempo pieno di un'Amministrazione Comunale, nella quale il Collegio ha ritenuto dimostrato che lo svolgimento di tale attività non aveva precluso materialmente lo svolgimento dell'attività agricola in misura superiore al 25% trattandosi di area montana e dunque svantaggiata del tempo di lavoro complessivo, sufficiente ad ottenere il requisito della qualifica di I.A.P.).

The "agriturismo" law in Apulia

The following laws are currently in force: 

- Law Puglia, 22nd May 1985, n. 34 (Interventions in favour of farm tourism);
- Law 22nd February 2006, n.96 (Discipline of farm tourism); 
Such laws have regulated farm tourism in an original and independent manner, by defining the goals, the legal nature, subjective and objective requirement and administrative regulations. These special laws exclusively regulate a matter which was previously not regulated by any other law and are therefore the sole point of legislative reference on this subject. 
All regulations should be seen in the light of the purposes that the legislator has specified – with great foresight – to support agriculture through the promotion of appropriate froms for tourism in the countryside, in order to:
a) encourage the development and consolidation of agricultural land;
b) facilitate retention of agricultural producers in rural areas through the integration of corporate income and the improvement in living conditions;
c) make better use of rural natural estates and buildings;
d) promote conservation and the protection of the environment; 
e) promote local products; 
f) protect and promote the traditions and cultural initiatives in rural areas; 
g) develop social tourism and youth excursions; 
h) foster relations between the city and the countryside;
l) diversify agricultural production with activities compatible with the requirements of environmental protection and the maintenance of the countryside.

The name “agritourism” is exclusively intended for reception and hospitality activities carried out by farmers, also in the form of a profit making business, through the use of their own company, a relationship between the activities of cultivation of the soil, forestry and animal husbandry.

Included among the activities:
a. Offer hospitality in open spaces;
b. Offer meals and beverages mainly consisting of products from the farm and local, including alcoholic beverages and spirits, with preference for local products characterized by the marks PDO, PGI, TSG, DOC and DOCG;
c. Organize recreational, cultural, educational, and sporting activities, as well as hiking and horse riding, aimed at adding value to the area and the rural heritage. 

We have therefore, a:
- Subjective requirement: be a farmer, who leads the farming activity. The same person must exercise both farming as well as agritourism activities; 

- Objective requirement:  agritourism activities must be conducted on the farm using its resources (infrastructure, equipment, production).
 
So there must be a farm in operation. 
The existing farm buildings can be used for agritourism but at the same time this is not obligatory. 

It sufficed to make reference to the special administrative discipline in order to confirm the farming nature of argritourism. 

The registration onto the regional list of operators of farm tourism is a necessary condition for the granting of municipal operation of agritourism activities. 

This authorization is in lieu of any other administrative action.

The farm carries out agritourism activities with a "special permit” issued by the Mayor, which differs from those issued for the hotel business, tourism or public exercise because "the authorization for the exercise of local agritourism activity" is an authorization of public safety.

Under this legal preamble, it is evident that the legislator wishes to use the farm activities for rural development, based on the vocation and resources of each territory where agriculture plays a central role. 

Agriculture is no longer considered only in its most productive aspects, but also in its multifunctionality, regardless of the economic size of a farm, which provides a rural area with several development factors: crop production, food processing, the handicrafts and traditional hospitality. 

These activities represent a single farm business centred on the professionalism of the farmer and his collaborators. 

Agritourism is based not only on the conversion of rural buildings no longer needed for farming, on the landscape, production, typical food and human resources, but also on the action of the development and protection of the environment and land. 

This overall enhancement of agricultural resources and land is easily verifiable in agriculture. 

Agritourism therefore represents a complete experience that includes in its size and individuality, the centre uniting and leading the activities linked to agriculture and rural areas. Moreover, the same law establishes a precise connection with the farm land.

The agritourism activities can exist only where there is already a farm. 

A newly created site or structure cannot be chosen for this activity, as can be done in the restaurant sector or traditional tourism, consistent with planning previsions. 

The balancing and development of the region through better use of natural and rural heritage buildings are the purposes for the laws.

In fact, the user who chooses agritourism must find a farm that "hosts" the possibility of using the natural space and has the opportunity to positively influence the rural life.

One must not forget that embedded in the roots of southern Italian culture is the notion of countryside holidays.

Agritourism therefore, is the rediscovery of an all-Italian past: what were once our manors or farms, if not a centre of production, are a place where in addition to farming itself are a centre for other activities such as hospitality, handicrafts, and the processing of agricultural and food products. 

It is an economic and productive means of best using the farm’s existing resources.

Agriculture is undergoing a critical period of time as soon we have a dramatic collapse in the number of employed in traditional agricultural tasks. 

Rather than a new innovation to resolve these problems and to create a diversification of agricultural activities, the "multifunctionality" of agriculture constitutes the rediscovery of running a farm business, which in the recent past, had already been identified and implemented by country folk wisdom. In the south there are regions that have great potential to offer rural tourism, just think of the beautiful and impressive farms scattered throughout the territory of Puglia, so different from each other so that you can immediately perceive that each played its own role in history over the centuries. 

These manor farms are testimony to a Southern civilization that is fast disappearing. Unfortunately most of these farms are in a state of complete abandonment, despite the recovery started and maintained from agritourism. 

To make such facilities usable once more is certainly worthy work by the private owners, but should be the duty of Territorial Authorities to encourage the restoration of farms. 

Farm tourism is something completely different and alternative, compared to traditional tourism, both for those who run the farms and for those who stay at them, not for what they offer, but for how and where it is offered. The secret and the luck of farm tourism lie in the peculiarities of rural hospitality, which considers the visitor not as a client but as guest in their home. Therein lies the real cultural difference between farm tourism operators and hoteliers or restaurateurs. 

People realise this and choose to go there. To conclude, agritourism is actually one of the few activities that, in its aim of social utility, allows the diversification of business activities and could become a real opportunity for development and the creation of jobs in agriculture. Puglia has two main vocations, agriculture and tourism, and the synthesis of both is agritourism.

L’agritourisme dans les Pouilles

Les lois actuellement en vigueur sont les suivantes e: 
- Loi Région Pouilles 22 Mai 1985, n. 34 (Interventions en faveur de l’agritourisme) ;
- Loi 22 Février 2006, n.96 (Discipline de l’agritourisme) ;
Ces lois ont discipliné de façon originale et autonome l’agritourisme, en en définissant les finalités, la nature juridique, les exigences subjectives et objectives, la discipline administrative. En tant que lois spéciales, elles disciplinent de façon exclusive une matière qui n’avait jamais été réglementée auparavant, et donc ces lois sont la seule référence législative en ce qui concerne cette activité. Toute la discipline doit être considérée en fonction des finalités que le législateur a individué – avec beaucoup de clairvoyance – afin de soutenir l’agriculture par la promotion de formes adéquates de tourisme dans les campagnes, afin de :

a) favoriser le développement et le rééquilibre du territoire agricole;
b) faciliter la permanence des produits agricoles dans les zones rurales à travers l’intégration des revenus d’entreprise et l’amélioration des conditions de vie; 
c) utiliser au mieux le patrimoine rural naturel et de construction;
d) favoriser la conservation et la protection de l’environnement; 
e) valoriser les produits typiques; 
f) protéger et promouvoir les traditions et les initiatives culturelles du monde rural; 
g) développer le tourisme social et jeune; 
h) favoriser les rapports entre la ville et la campagne .
l) diversifier les productions agricoles avec des activités compatibles avec les exigences de protection de l’environnement et avec le soin de l’espace naturele.

La dénomination « activités touristiques » est utilisée exclusivement pour les activités de réception et d’hospitalité exercées par les entrepreneurs agricoles, également sous la forme de société de capital ou de personnes, ou associés entre eux, à travers l’utilisation de la propre entreprise, en rapport de connexion par rapport à l’activité de culture du fond, sylviculture, élevage d’animauxi.

Les activités touristiques sont les suivantes:
a. Donner l’hospitalité également dans les espaces ouvertsi;
b. Administrer des plats et des boissons constitués principalement par des produits propres et des produits d’exploitations agricoles de la zone, dont les produits à caractère alcoolique et super alcoolique, avec une préférence pour les produits typiques et caractérisés par les marques DOP, IGP, IGT, DOC et DOCG;
c. Organiser, même à l’extérieur, grâce aux biens fonciers dans la mesure de la disponibilité de l’entreprise, des activités récréatives, culturelles, didactiques, sportives, et des excursions et de l’hypotourisme, finalisées à la valorisation du territoire et du patrimoine rural. 

Nous avons, donc, une:
- EXIGENCE SUBJECTIVE : être un entrepreneur agricole, c’est-à-dire celui qui est le titulaire de l’activité agricole. Le même sujet doit exercer aussi bien l’activité agricole que l’activité agritouristique;

- EXIGENCE OBJECTIVE: l'activité agritouristique doit se dérouler à l’intérieur de l’exploitation agricole en utilisant les ressources (infrastructure, équipements, productions).
Il faut donc qu’il y ait une exploitation agricole qui soit active.
Les édifices de l’entreprise existants sur le fond et non plus nécessaires à l’activité agricole peuvent être utilisés pour l’activité agritouristique.

Il suffit de faire référence à la discipline administrative spéciale afin de confirmer la nature agricole de l’agritourisme.
L’inscription dans la Liste régionale des opérateurs agritouristiques est une condition nécessaire pour l’émission de l’autorisation communale pour pouvoir gérer une activité agritouristique.
Cette autorisation remplace toute autre mesure administrative.
L’exploitation agricole déroule l’activité agritouristique avec l’autorisation “spéciale” émise par le Maire, qui se différencie des autorisations émises pour les activités hôtelières, touristiques ou d’exercice publique également parce que « l’autorisation communale pour l’exercice des activités agritouristiques » n’est pas une autorisation de sécurité publique.

A partir de ce préambule juridique, il est évident à quel point le législateur a envie d’utiliser l’activité agritouristique pour le développement de l’espace rural, basé sur la vocation et les ressources de chacun des territoires et où l’agriculture revêt un rôle central.

Une agriculture non plus considérée seulement dans ses aspects plus spécifiquement productifs, mais également dans sa multifonctionnalité, en laissant de côté  les dimensions économiques des exploitations agricoles, qui met à disposition du territoire rural plusieurs facteurs de développement : les productions agricoles, les transformations alimentaires, le petit artisanat traditionnel et l’hospitalité.

Ces activités constituent une seule exploitation centrée sur la professionnalité de l’entrepreneur agricole et de ses collaborateurs.
L’agritourisme se base non seulement sur la reconversion des bâtiments ruraux non plus nécessaires à l’agriculture, sur le paysage, sur les productions, sur les produits alimentaires typiques, sur les ressources humaines, mais aussi sur une action de protection et de développement de l’environnement et du territoire.

Cette valorisation dans l’ensemble des ressources agricoles et territoriales dans la réceptivité et hospitalité est pleinement vérifiable dans l’exploitation agricole.
L’agritourisme représente, donc, une expérience complète qui renferme, dans sa dimension et dans son individualité, le centre agrégeant des activités ramenant à l’agriculture et au territoire rural. Du reste, la loi même impose un lien précis entre l’agritourisme et le territoire.
L’activité agritouristique peut exister uniquement où se trouve une exploitation agricole.
Aucun autre site ne peut être choisi pour construire une nouvelle structure pour cette activité, contrairement à ce qui peut être fait dans le secteur de la restauration ou du tourisme traditionnel, compatiblement avec les prévisions des instruments urbanistiques.

Le développement et le rééquilibre du territoire à travers une meilleure utilisation du patrimoine rural naturel et de construction est dans les objectifs de la loi.
De fait, le bénéficiaire qui choisit l’agritourisme trouve dans l’exploitation agricole qui l’ “accueille” la possibilité d’utiliser l’espace naturel mis à sa disposition et l’opportunité de toucher de ses propres mains la vie rurale.
N’oublions pas que c’est exactement dans les racines de notre culture méridionale et italienne que s’associent les termes villégiature et de séjour en campagne.
L’agritourisme, donc, est le redécouverte d’un passé complètement italien : ce qu’étaient jadis nos masserie ou les fermes, c’est-à-dire non seulement un centre productif mais où, en plus de l’activité agricole proprement dite, s’unissaient d’autres activités, comme l’hospitalité, l’artisanat, la transformation des produits agroalimentaires.

Elles étaient une réalité économique et productive qui essayaient d’utiliser au mieux l’ensemble des ressources existantes dans l’exploitation agricole.
L’agriculture est en train de traverser depuis longtemps une période très critique et bientôt nous aurons un effondrement vertigineux du nombre des travailleurs dans les fonctions agricoles traditionnelles.

Plus qu’une nouvelle recette pour résoudre ces problèmes et créer une diversification des activités de l’agriculture, la “multifonctionnalité” de celle-ci est la redécouverte d’une façon d’opérer d’une entreprise qui, dans un passé récent, avait déjà été individué et appliqué par la sagesse paysanne. Dans le Sud, il y a des régions qui ont de grandes potentialités d’offre agritouristique ; il suffit de penser aux masserie belles et imposantes éparpillées sur tout le territoire des Pouilles, tellement différentes entre elles au point qu’elles font percevoir immédiatement que chacune d’entre elles a eu pendant le cours des siècles une propre histoire et un propre rôle.
 
Ces masserie sont le témoignage d’une civilisation méridionale qui est désormais en train de disparaître. Malheureusement la majeure partie d’entre elles se trouve dans un état d’abandon complet, malgré la récupération commencée et tracée par l’agritourisme.
Récupérer et rendre utilisable ces structures est une œuvre de mérite pour le privé, mais devrait être consciencieuse pour les Agences Territoriales en en encourageant les restructurations. 

L’agritourisme est quelque chose de complètement différent et d’alternatif comparé au tourisme traditionnel, aussi bien pour ceux qui l’exercent que pour ceux qui le pratiquent ; non pour ce qui s’offre, mais pour le comment et où on l’offre. Le secret et la chance de l’agritourisme résident dans la particularité de l’hospitalité rurale, qui ne considère pas le bénéficiaire comme un client mais comme un hôte dans la propre maison. La vraie différence culturelle entre les opérateurs agritouristiques et les hôteliers ou les restaurateurs consiste en cela. 

Et le citoyen se rend compte de cela et choisit où aller. Pour conclure, l’agritourisme est effectivement une des seules activités qui, en passant à travers un but d’utilité sociale, consent la diversification des activités d’entreprise et pourra devenir une vraie occasion de développement et créer une nouvelle fonction dans l’agriculture. Les Pouilles ont deux grandes vocations, l’agriculture et le tourisme, et la synthèse de ces deux vocations est l’agritourisme.

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 226 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 137). - Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.


DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 226 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 137). - Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001 n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.1
Principi generali
1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:
a) si ispirano ai principi della sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;
b) assegnano priorità agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualità ed ecosostenibili;
c) promuovono opportunità occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalità;
d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;
e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non governative;
f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità.
2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.
Art.2
Imprenditore ittico (1)
1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.
2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico (2) .
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro (3).
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i princìpi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio .
(1) Articolo sostituito dall'articolo 6 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 154.
(2) Comma sostituito dall'articolo 3 del D.LGS. 27 maggio 2005, n. 100.
(3) Comma così modificato dall'articolo 5-quater del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
Art.3
Attività connesse a quelle di pesca (1)
1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 7 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 154.
Art.4
Distretti di pesca
1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione di distretti di pesca. Sono considerati distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
2. Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria.
Art.5
Convenzioni
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni interessate, per la parte di propria competenza, sentito, per le attività di interesse ambientale, il Ministero dell'ambiente, possono promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria, o con i centri di servizi da esse istituiti, una o più convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attività e correlati obiettivi, ispirati ai principi della pesca responsabile verso l'ambiente e verso i consumatori:
a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;
b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità anche attraverso la istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità;
c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche;
d) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i principi e gli orientamenti normativi in vigore.
2. I criteri generali relativi alle attività di cui alla lettera a) del comma 1 sono definiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida predisposte dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, per gli interventi in ambienti continentali, dalle agenzie regionali per l'ambiente.
Art.6
Lavoro e apprendistato
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di categoria con riferimento ai settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attività connesse sono disciplinati gli strumenti per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore in base ai seguenti criteri:
a) prevedere le condizioni per favorire lo sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro;
b) favorire la formazione professionale e l'ingresso dei giovani nel lavoro attraverso la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro.
2. Al fine di assicurare una più efficiente applicazione delle norme relative al prestito d'onore, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, i previsti benefici sono estesi ai disoccupati.
Art.7
Accelerazione delle procedure
1. Al fine di assicurare la più idonea realizzazione delle misure previste dal regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio e garantire la efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del procedimento di liquidazione delle istanze relative alle unità della flotta oceanica - approvate dal comitato ex articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 entro il 31 dicembre 1999 - a valere sulle disponibilità finanziarie della delibera CIPE 30 giugno 1999.
2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali attua, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1, l'accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione avvalendosi degli istituti specializzati nel settore in materia economica, che abbiano svolto attività di assistenza tecnica all'amministrazione.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvede alla revisione delle norme relative agli obblighi previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della stazione radiotelefonica VHF, ai canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati a bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono i criteri affinché la visita medica di preimbarco, integrata dagli esami necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del libretto sanitario e la visita prevista dal decreto legislativo n. 271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro.
4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla definizione del contenzioso relativo alle pratiche di fermo definitivo di cui ai regolamenti CEE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo e liquidando il premio nella misura complessiva del 70 per cento sulla base della situazione di fatto esistente all'atto del provvedimento di ammissione ed a cancellare le unità dall'archivio delle licenze di pesca.
Art.8
Consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, un più agevole ricorso al credito, l'ambito di operatività del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, è esteso, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, ed alla copertura dei piani di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della citata legge n. 41 del 1982.
Art.9
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art.10
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi relativi all'articolo 2 e 705 milioni relativi all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall' articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall' articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell' articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell' articolo 3 (1).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(1) Comma inserito dall'articolo 3 del D.L. 24 giugno 2004, n. 157, come modificato dalla legge di conversione 3 luglio 2004, n. 204 .