sabato 16 aprile 2011

Piccola raccolta giurisprudenziale sulla legge regionale puglia n° 17 del 2006



Tenuto conto che in caso di mancata approvazione del Piano regionale delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica legislativamente prevista, ai sensi della l. reg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17, e nelle ulteriori more dell'adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non può essere inibita - pena la violazione delle proprie prerogative, costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio - la possibilità di disciplinare, in via temporanea e ai soli fini del rinnovo, l'uso del territorio costiero, ne deriva che non può ritenersi legittimo il rilascio di una concessione di sei anni che, proprio per la sua natura non transitoria, è tale da determinare un limite alla futura pianificazione ad opera del piano delle coste.

T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 05/08/2010, n. 1853

Se da un lato non v'è dubbio che la presentazione dell'istanza di rinnovo prima della scadenza della originaria concessione, ai sensi della l. rg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17, costituisca pur sempre un onere a carico del privato, dall'altro lato non è comunque preclusa all'Amministrazione - per il principio di economia dei mezzi giuridici - la facoltà di esaminare favorevolmente una istanza di rinnovo ancorché presentata oltre il termine previsto dal provvedimento concessorio. È sufficiente, al riguardo, che la valutazione della pubblica Amministrazione si riferisca all'epoca in cui sopravviene la necessità che costituisce il presupposto dell'atto e non già al momento di adozione del provvedimento, e che il relativo giudizio di verificazione induca a ritenere che la circostanza costituita dalla mancata osservanza della norma (che nel caso di specie richiedeva una tempestiva istanza di rinnovo) non abbia pregiudicato la realizzazione delle finalità contemplate dallo specifico sistema normativo che viene in rilievo. Pertanto, nel caso di tardiva presentazione l'Amministrazione potrà in ogni caso esaminare l'istanza di rinnovo, così evitando la cessazione del rapporto e consentendo la prosecuzione del medesimo senza soluzione di continuità.

T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 03/12/2009, n. 2989

In caso di mancata approvazione del Piano regionale delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica legislativamente prevista, una lettura costituzionalmente orientata della l. rg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17 impone di ritenere che, nelle ulteriori more della adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non possa essere inibita - pena la violazione delle proprie prerogative, costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio - la possibilità di disciplinare, sebbene in via temporanea ed ai soli fini del rinnovo, l'uso del territorio costiero. Disciplina che, se non potrà avvenire, visto il suo carattere propulsivo e dunque non cogente, attraverso il Piano comunale delle coste, potrà comunque attuarsi ricorrendo agli ordinari strumenti di pianificazione urbanistica.

T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 05/11/2009, n. 2570

La previsione di cui all'art 17, l. reg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17, secondo cui fino all'approvazione del Piano regionale delle coste è inibito ai comuni il rilascio di nuove istanze di concessione, essendo consentito soltanto il rinnovo di quelle esistenti, per la durata e per le condizioni identiche a quelle in scadenza, comporta che i comuni sono liberi di decidere se procedere, o meno, al rinnovo delle concessioni, potendo anche optare per non rinnovare a nessuno la concessione. Ne deriva la possibilità, da parte dell'amministrazione comunale, di rivalutare mediante l'esercizio dei propri poteri discrezionali posizioni precedentemente assunte in merito all'uso del tratto di costa che, di volta in volta, viene in considerazione.

T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 05/11/2009, n. 2570

L'art. 17, l. rg. Puglia n. 17 del 2006 affida alla pianificazione la gestione delle coste, prevedendo sempre in via di pianificazione una percentuale minima di aree demaniali marittime, riservate ad uso pubblico e alla libera balneazione (60% del territorio comunale, ex art. 16, l. r. n. 17 citata) e disponendo in via transitoria la possibilità del rinnovo delle concessioni. Ciò comporta che i Comuni sono in primo luogo liberi di decidere se procedere, o meno, al rinnovo delle concessioni, potendo anche optare per non rinnovare (a nessuno) la concessione. Se i Comuni decidono che un determinato tratto di costa può essere lasciato in concessione sono in primo luogo vincolati alle condizioni delle concessioni esistenti, non potendo procedere ad un ampliamento delle stesse. Non esiste, invece, anche un vincolo soggettivo in quanto la ratio della norma regionale, inquadrata all'interno dell'intera l. n. 17 del 2006, è solo quella di consentire l'eventuale prosecuzione del regime della concessione su un determinato tratto di arenile, e non anche quella di garantire una sorta di rendita di posizione per i precedenti concessionari. Peraltro, la necessaria preferenza per i soli precedenti titolari si porrebbe in contrasto anche con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, perché disincentiverebbe tali soggetti dal formulare proposte migliorative sia sotto l'aspetto economico, che sotto quello della rispondenza al pubblico interesse dell'utilizzo del bene demaniale, non potendo le loro istanze essere contrastate da proposte alternative. Deve, invece, ritenersi che un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma non comporti il consolidamento di una posizione di privilegio per i precedenti concessionari e richieda che, in ipotesi di domande concorrenti, l'Amministrazione debba procedere alla loro valutazione in comparazione e rinnovare la concessione (intesa in senso oggettivo) al soggetto che abbia formulato la migliore proposta secondo i criteri fissati dall'art. 37 Cod. Nav. (che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico).
(Riforma Tar Puglia, sez. II, 7 agosto 2008 n. 1940).


Consiglio Stato, sez. VI, 21/05/2009, n. 3145

I principi comunitari, in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d'imparzialità e di trasparenza si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici e, quindi valgono anche per le concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all'art. 37 c. nav. Di conseguenza, il concessionario di un bene demaniale non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione), né implica alcun "diritto d'insistenza " qualora la p.a. intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa.

Consiglio Stato, sez. VI, 21/05/2009, n. 3145
Il porto di Trani non rientra nella categoria dei porti di preminente interesse nazionale e quindi la competenza per il rilascio delle concessioni nell'ambito portuale, in virtù del combinato disposto degli art. 6 comma 1 e 17 comma 4 l.reg. 23 giugno 2006 n. 17, spetta al Comune e, in via transitoria, alla Regione.

T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 11/08/2008, n. 1931

Nella regione Puglia, in virtù del combinato disposto degli art. 6 comma 1, e 17 comma 4, l. reg. 23 giugno 2006 n. 17, la competenza al rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo spetta ai comuni e, in via transitoria, alla Regione (al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione continua a esercitare l'attività concessoria per le istanze già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla effettiva consegna ai comuni dei rispettivi fascicoli di competenza).

T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 11/08/2008, n. 1931

È costituzionalmente illegittimo il comma 4 bis dell'art. 11 l. reg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17, introdotto dall'art. 42 l. reg. 16 aprile 2007 n. 10. Premesso che la tutela ambientale e paesaggistica, la quale ha ad oggetto un bene complesso ed unitario che costituisce un valore primario ed assoluto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, pur non escludendosi la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, comma 3, cost., o di quella residuale di cui all'art. 117, comma 4, cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale, la disposizione censurata, la quale stabilisce che "il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica", introduce una non consentita deroga agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, e viola quindi l'art. 117, comma 2, lettera s), cost., in relazione all'art. 146 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, che subordina ad autorizzazione paesaggistica ogni intervento su immobili o aree di interesse paesaggistico (sentt. n. 232 del 2005, 182 del 2006, 367 del 2007).

Corte costituzionale, 27/06/2008, n. 232


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