venerdì 23 settembre 2011

La Cassazione afferma la risarcibilità del danno patito dalla vittima dell’incidente nella lucida consapevolezza dell’estrema gravità delle sue condizioni, riconducendo lo stesso nell'alveo del danno morale




Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 luglio – 20 settembre 2011, n. 19133
Presidente Amatucci – Relatore Travaglino
In fatto
Il tribunale di Busto Arsizio, decidendo sulla domanda proposta dai congiunti di T.E. - deceduto a seguito di un incidente avvenuto, nel (omissis), tra l’autovettura da lui condotta e quella appartenente a D.M. e guidata da L.D - ritenne il pari concorso di colpa del conducenti, e condannò il D., la L. e la Generali Assicurazioni s.p.a. a risarcire per quanto di ragione i danni subiti agli attori. Le impugnazioni proposte hic et inde dalle parti del giudizio di primo grado furono decise dalla corte di appello di Milano nel senso:
- della conferma dell’affermazione di pari responsabilit
à tra i conducenti;
- della conferma del riconoscimento del danno non patrimoniale seguito da morte subito dalla vittima - non costando, nella specie, alcuna alterazione dello stato di coscienza di T.E. tale da impedirgli (pur nell’assai ristretto arco temporale di accertata sopravvivenza) di avvertire la estrema gravità delle proprie condizioni e patirne la conseguente, intensa sofferenza;
- della esclusione del riconosciuto risarcimento, in favore degli attori in prime cure, iurehaereditario, di un preteso "danno alla vita" occorso al T.  e liquidato in corrispondenza della voce massima di danno biologico in relazione alla durata media della vita stessa.
La sentenza 
è stata impugnata dagli eredi T. con ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice.
In diritto
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:
Dica la corte di cassazione se la corte di appello di Milano abbia violato o falsamente applicato gli artt. 2043, 2059 c.c. escludendo in capo al sig. T. il diritto al risarcimento del danno biologico patito dallo stesso in conseguenza del sinistro per cui 
è processo, con conseguente trasmissibilità diretta, iure haereditatis, in capo ai propri congiunti, non essendo stabilito, in linea generale, la durata cronologico-temporale della sopravvivenza perché possa essere ritenuta apprezzabile, ai fini del risarcimento del danno biologico patito, secondo l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto in seno alla corte di cassazione (da ultimo con statuizione n. 870 del 2008).
Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo del giudizio.
Il motivo, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., si conclude con una sintesi del fatto rappresentato come decisivo e controverso del seguente tenore:
Dica la corte di cassazione se la corte di appello di Milano abbia errato nel ritenere insufficiente il lasso temporale tra l’evento lesivo, che ebbe a colpire T.E. in data (omissis), e l’esito mortale di cui lo stesso fu vittima in data (omissis), caratterizzato, oltretutto, dalla piena lucidit
à, dalla totale consapevolezza da parte dello stesso delle proprie condizioni cliniche, nonché dalla prognosi di guarigione formulata dai medici curanti, dimostrato per tabulas a mezzo delle dichiarazioni dallo stesso rese ai carabinieri e da questi ultimi riportate nel rapporto di incidente stradale.
Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate attesane la intrinseca connessione, sono entrambe prive di pregio.
Esse si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il danno biologico c.d. "terminale" (ovvero il danno da perdita della vita intesa come massima espressione del bene salute) non fosse in alcun modo risarcibile, in consonanza con la giurisprudenza ampiamente maggioritaria di questa corte regolatrice, che ha trovato definitiva e autorevole conferma nelle pronunce, rese a sezioni unite, dell’11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975 (e poi confermate dalla successiva giurisprudenza di questo giudice di legittimit
à, nell’ambito della quale, di recente, la problematica del danno da perdita della vita è nuovamente affrontata e risolta funditus, in consonanza con il dictum delle ss. uu., da Cass. n. del 2011), predicative tout court e senza eccezioni del principio della irrisarcibilità del danno de quo.
Danno, va precisato, ontologicamente diverso da quello - correttamente e condivisibilmente liquidato dal giudice territoriale (ancora in consonanza con quanto affermato dalle sezioni unite di questa corte con le sentenze poc’anzi ricordate) -, cui mostra di far cenno il ricorrente nel secondo motivo - con evidenti quanto non consentite sovrapposizioni concettuali -, conseguente al patimento d’animo provato dalla vittima dell’incidente nella lucida consapevolezza dell’estrema gravità delle sue condizioni, vicenda emotiva che questa corte ha definitivamente ricondotto nell’orbita del danno morale (risarcibile e nella specie puntualmente risarcito) inteso nella sua nuova e pi
ù ampia accezione. Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Violazione delle norme sull'antiriciclaggio e accertamento induttivo

L'accertamento induttivo, avente ad oggetto l'addebito di falsa fatturazione, può trovare giustificazione in anomali pagamenti d'ingenti somme in contanti attraverso il collegamento tra presunzioni concordanti, quali l'assoluta mancanza di plausibilità dell'allegazione, in quanto riferita ad un importo assoggettato per la sua ingente entità ai divieti della normativa antiriciclaggio e alla conseguente necessità di una traccia documentale dell'effettivo versamento. Tenuto conto che, nella specie, l'importo pagato in contanti era di circa mezzo miliardo di lire, non può dirsi che si tratti di elemento neutro, alla luce delle pesantissime sanzioni previste per l'inosservanza di disposizioni dettate per limitare l'uso del contante (D.L. n. 143 del 1991, artt. 1 e 5), il che rende legittimo il ricorso alle presunzioni di cui all'art. 39 del d.p.r. n. 600/73 e all'accertamento conseguente.


Cassazione civile  sez. trib.14 luglio 2011,  n. 15583

Il Tar Puglia sull'illegittimità di un regolamento comunale di disciplina delle opere precarie

È illegittima la norma di un regolamento comunale che equipari - ai fini dell'esenzione del permesso di costruire - le costruzioni stagionali a quelle precarie , in quanto non conforme alla vigente normativa statale di principio in materia.


T.A.R.  Bari  Puglia  sez. II31 agosto 2009, n. 2031

Natura precaria dei punti di ormeggio dei pontili galleggianti

Integra il reato edilizio previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il mancato rispetto della conferenza di servizi, procedura amministrativa prevista dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 per il rilascio della concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. (In motivazione la Corte, in una fattispecie di sequestro preventivo di alcuni pontili galleggianti , ha escluso la rilevanza penale per i soli "punti di ormeggio", aventi natura precaria e facilmente rimovibili).


Cassazione penale  sez. III03 marzo 2010n. 21413

giovedì 22 settembre 2011

Contributi pubblici e ripetizione dell'indebito

La revoca di un contributo pubblico conseguito con la partecipazione ad un bando regionale costituisce una vicenda estremamente delicata e complessa per l'avvocato ed il giurista.
Essa infatti, solitamente,si estrinseca in problematiche di natura amministrativa, tributaria, penale e civile.
La corretta impostazione difensiva è fondamentale. Molto spesso la complessità della pratica di ammissione risulta essere anche per il soggetto richiedente di non semplice comprensione, ma l'analisi della stessa unitamente al bando rappresenta un punto necessario e fondamentale.
Prossimamente verrà dedicata un'ampia sezione del blog a questa tematica. Ove desideriate l'approfondimento di specifiche tematiche scrivete a demiccolis@gmail.com.

La legge 898/1986 e le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo


Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (in Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 299). - Conversione in legge, con modificazioni, deldecreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
Art. 1.
1. (Omissis) (1).
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
(1) Converte e modifica il d.l. 27 ottobre 1986, n. 701.
Art. 2.
1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti (1).
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria (2).
3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
(1) Comma sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 e successivamente modificato dall'articolo 10 della legge 29 settembre 2000, n. 300, dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88(Legge comunitaria 2008) e dall'articolo 29, comma 2, della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) .
(2) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).
Art. 3.
1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto alla restituzione dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito (1).
2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa.
Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.
3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.
5. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.
6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorché non irrevocabile o non passata in giudicato, l'amministrazione competente è tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.
7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia (2).
(1) Comma sostituito dall'art. 5, d.l. 7 settembre 1987, n. 370, conv. in l. 4 novembre 1987, n. 460, e successivamente modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009).
(2) L'AIMA è stata soppressa dall'art. 1, d.lg. 27 maggio 1999, n. 165 e in sua vece istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico.
Art. 4.
1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:
a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento;
b) è escluso il pagamento in misura ridotta;
c) l'ordinanza-ingiuzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;
d) il rapporto previsto nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera c) .
Art. 5.
1. (Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 9, d.l. 21 novembre 1967, n. 1051, conv. in l. 18 gennaio 1968, n. 10, e il primo comma dell'art. 4, l. 13 agosto 1979, n. 424.