L'accertamento induttivo, avente ad oggetto l'addebito di falsa fatturazione, può trovare giustificazione in anomali pagamenti d'ingenti somme in contanti attraverso il collegamento tra presunzioni concordanti, quali l'assoluta mancanza di plausibilità dell'allegazione, in quanto riferita ad un importo assoggettato per la sua ingente entità ai divieti della normativa antiriciclaggio e alla conseguente necessità di una traccia documentale dell'effettivo versamento. Tenuto conto che, nella specie, l'importo pagato in contanti era di circa mezzo miliardo di lire, non può dirsi che si tratti di elemento neutro, alla luce delle pesantissime sanzioni previste per l'inosservanza di disposizioni dettate per limitare l'uso del contante (D.L. n. 143 del 1991, artt. 1 e 5), il che rende legittimo il ricorso alle presunzioni di cui all'art. 39 del d.p.r. n. 600/73 e all'accertamento conseguente.
Cassazione civile sez. trib., 14 luglio 2011, n. 15583
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