Cassazione civile sez. trib., 16 febbraio 2010, n. 3544
In materia di i.v.a., l'affittuario di fondi rustici - il quale, surrogandosi al proprietario, è legittimato ad eseguire i relativi miglioramenti - ha il diritto di portare in detrazione l'imposta assolta sulle spese di ristrutturazione degli edifici rurali compresi nell'azienda agricola condotta in affitto, non rilevando che egli non ne sia proprietario, né potendo il proprietario del fondo essere considerato come destinatario o consumatore finale dei lavori di ristrutturazione dei fabbricali rurali costituenti beni destinati all'esercizio dell'attività agrituristica.
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