DECRETO LEGISLATIVITO 9 gennaio 2012, n.4
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.
96. (12G0012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante
conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione
siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante
Statuto speciale per la Sardegna;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'articolo 28;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante
norme concernenti l'attivita' di acquacoltura;
Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante
norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca;
Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;
Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7
marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94;
Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile
2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. Il presente decreto legislativo in conformita' ai principi e
criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed
all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed
acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare
corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
nonche' dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata.
Capo I
Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 2
Pesca professionale
1. La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata
svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla
ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al
traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a
bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla
trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia,
all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale, purche' non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico
mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla
propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti
attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e
valorizzazione;
d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere
provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere
architettoniche.
4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e'
autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della
nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni
vigenti.
Art. 3
Acquacoltura
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice
civile, l'acquacoltura e' l'attivita' economica organizzata,
esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura
di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
2. Sono connesse all'acquacoltura le attivita', esercitate dal
medesimo acquacoltore, dirette a:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita' di cui al
comma 1;
b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attivita' di acquacoltura esercitata, ivi comprese le
attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche e culturali,
finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e
vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonche' alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di
acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati,
attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella
disponibilita' dell'imprenditore stesso;
c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita' di cui alla
lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con
decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'
all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
Art. 4
Imprenditore ittico
1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che
esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o
societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo 2
e le relative attivita' connesse.
2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative di
imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente
ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore
ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata
l'attivita' di cui all'articolo 3.
4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore,
all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per
l'imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma
1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti
ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e
previdenziali e della concessione di contributi nazionali e
regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu'
rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3,
legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di
acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non
inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione.
Art. 5
Giovane imprenditore ittico
1. E' giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui
all'articolo 4 avente una eta' non superiore a 40 anni.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e
comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano
imprese ittiche giovanili:
a) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative ove
almeno i due terzi dei soci abbiano eta' inferiore a 40 anni;
b) le societa' in accomandita semplice ove almeno il socio
accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu'
soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla
lettera a);
c) le societa' di capitali di cui i giovani imprenditori ittici
detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di
amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da
giovani imprenditori ittici.
3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
dopo le parole: «imprenditorialita' giovanile in agricoltura» sono
inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello
nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali
riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali
delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura
comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale».
4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle finalita'
di cui al presente comma».
Art. 6
Pesca non professionale
1. La pesca non professionale e' la pesca che sfrutta le risorse
acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e
scientifici.
2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio,
ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo
III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639.
3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio
dei prodotti della pesca non professionale.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per
fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa
sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della
politica comune della pesca.
5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e'
consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
Capo II
Sanzioni
Art. 7
Contravvenzioni
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente
abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche
di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa
in vigore;
b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di
taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in
vigore;
c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie
di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in
violazione della normativa in vigore;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso
di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche
atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri
organismi acquatici;
e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri
organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le
modalita' di cui alla lettera d);
f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati,
salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi
internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate
dagli Stati interessati;
g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di
un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di
conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati
membri di detta organizzazione;
h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca,
esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando
il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti,
sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto
stabilite dalla normativa vigente;
i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al
libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque
detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il
suddetto consenso.
2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di
dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere
rigettati in mare.
3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano
la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente
autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.
Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti
di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le
specie pescate per soli fini scientifici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE)
1967/06.
Art. 8
Pene principali per le contravvenzioni
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f) e g), e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o
con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
h) ed i), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o
con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto,
trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di
sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle
norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo
7 non e' applicata sanzione se la cattura e' stata realizzata con
attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati
dalla licenza di pesca.
Art. 9
Pene accessorie per le contravvenzioni
1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal
presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene
accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli
aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i)
dell'articolo 7, comma 1;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
con i quali e' stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei
casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell'articolo 7, comma 1,
qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci
giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di
esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista
dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero
di cui e' vietata la cattura.
Art. 10
Illeciti amministrativi
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente
abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei registri di cui
all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso
di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di
validita';
b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e
nazionale;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in
zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e'
sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantita'
superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa
nazionale e comunitaria;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto
un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero
dopo che il medesimo e' andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa
comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare
apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita'
della necessaria autorizzazione;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare
il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore
dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti
massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare
manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompere
volontariamente il segnale;
n) falsificare o occultare la marcatura, l'identita' o i
contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da
trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via
satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti
a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque
mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni
di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN
(pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi
nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN
di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di
assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da
considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi
ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria;
t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori della
pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli
osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1
non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita'
espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa
comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di
commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e'
consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini
scientifici.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n.
1967/06.
Art. 11
Sanzioni amministrative principali
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti
posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro.
2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1,
lettera o), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque:
a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel
registro dei pescatori marittimi;
b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
4. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:
a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, relative all'esercizio della pesca sportiva,
ricreativa e subacquea;
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona
minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro
attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne
faccia uso.
5. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il
comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative
pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti
commessi nell'esercizio della pesca marittima.
Art. 12
Sanzioni amministrative accessorie
1. Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4,
lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative
accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali
e comunitarie. E' sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli
strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi
alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi
confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla
normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e
demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati
collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h)
dell'articolo 10, comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1
dell'articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, e'
sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca
quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per
un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca
della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
Art. 13
Disposizioni procedurali
1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per
le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le
modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e'
il Capo del compartimento marittimo.
Art. 14
Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi
1. E' istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui
all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli
125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e g), e gli illeciti
amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d),
g), h), n), o), p), q), r), s) e t).
3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo
all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come
individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e
procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente
articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della
licenza di pesca.
Art. 15
Registro nazionale delle infrazioni
1. Il Registro nazionale delle infrazioni e' istituito presso il
Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle
Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 16
Sospensione e revoca definitiva della licenza
1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a
18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di
due mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 36, la
licenza di pesca e' sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il
numero totale di punti e' pari o superiore a 54, la licenza di pesca
e' sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti
e' pari o superiore a 72, la licenza di pesca e' sospesa per un
periodo di un anno.
2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o piu'
infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un
massimo di 12 punti.
3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca
definitiva della licenza di pesca.
4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del
presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di
pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.
Art. 17
Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca
definitiva della licenza di pesca
1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca e' stata sospesa o
revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge
attivita' di pesca durante il periodo di sospensione o
successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli
organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione
immediata ritenute piu' idonee tra quelle previste dall'articolo 43
del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Art. 18
Cancellazione di punti
1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi
dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di
pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 16.
2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca e'
superiore a due vengono cancellati due punti qualora:
a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui
sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di
controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda
alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del
giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della
dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di
tali tecnologie, o;
b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente,
dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna
scientifica per il miglioramento della selettivita' degli attrezzi da
pesca, o;
c) il titolare della licenza di pesca sia membro di
un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato
dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo
all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per
cento delle possibilita' di pesca per il titolare della licenza di
pesca, o;
d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attivita'
di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica
destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti
provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e
focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse
della pesca.
3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima
infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca puo' avvalersi
una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e
d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a
condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti
i punti della licenza di pesca.
4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave
nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti
applicati sulla licenza di pesca sono annullati.
5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il
titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del
numero di punti eventualmente rimanenti.
Art. 19
Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci
1. E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del
comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n.
404/2011.
2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14,
comma 2, da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al
marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unita' da
pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa
l'ordinanza di ingiunzione.
3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e
procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente
articolo.
Art. 20
Sanzioni applicate al comandante della nave
1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'articolo 19,
comporta:
a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18,
il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15
giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei
punti;
b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54,
il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30
giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei
punti;
c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90,
il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2
mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei
punti.
2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o piu'
infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave
nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti
applicati alle funzioni di comandante sono annullati.
Art. 21
Sanzioni disciplinari
1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da
appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti
di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione,
sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.
Art. 22
Vigilanza e controllo
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in
qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo
5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attivita' di
controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie
di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla
somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle
infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle
Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita'
marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai
Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati
di cui al comma 4.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono
nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire
alla vigilanza sulla pesca.
5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i
requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina,
previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo,
avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta, qualora gia' ad
esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della
vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del
codice di procedura penale.
7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono
accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli
stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita,
commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto
dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle
norme sulla disciplina della pesca.
Art. 23
Risarcimento del danno
1. Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni
interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio
penale.
Art. 24
Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
puo', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle
discipline regolamentari nazionali, in conformita' alle norme
comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze
scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo
sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
puo', con proprio decreto, sospendere l'attivita' di pesca o disporne
limitazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n.
2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 25
Norme attuative
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 153, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di
intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti
di attuazione del presente decreto.».
2. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Art. 26
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 27
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati:
a) la legge 14 luglio 1965, n. 963;
b) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639;
c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154.
2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
del presente decreto.
Art. 28
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI
---------------------------------------------------------------------
N. Infrazione grave Punti
---------------------------------------------------------------------
1 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme 3
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli
sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il
sistema di controllo dei pescherecci via satellite
Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi
di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali
o pescate fuori dalle acque mediterranee
(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente
decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
2 Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti 4
disposizioni comunitarie e nazionali o non espressamente
permessi
(Articolo 10, comma 1, lettera h) del presente decreto, in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
3 Falsificazione o occultamento di marcatura, identita' o i 5
contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca
(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di 5
prova relativi a un'indagine posta in essere dagli
ispettori della pesca, dagli organi deputati alla
vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria
(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie 5
ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in
violazione della normativa in vigore
(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza 5
di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione
delle misure di conservazione o gestione e senza avere la
bandiera di uno degli Stati Membri di detta Organizzazione
(Articolo 7, comma 1, lettera g), del presente decreto, in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
7 Pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 7
146 cod. nav., senza essere in possesso di una licenza di
pesca, o di un'autorizzazione in corso di validita'
(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
8 Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale 6
e comunitaria
(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
9 Pesca diretta di uno stock ittico per il quale e' previsto 6
un contingente di cattura, senza disporre di tale
contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito
(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
10 Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca e' 7
sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione
degli stessi.
(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
11 Detenzione, sbarco, trasporto e commercializzazione delle 7
specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio
di crescita, in violazione della normativa in vigore.
(Articolo 7, comma 1, lettera c), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed
i), del regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
12 Intralcio all'attivita' posta in essere dagli ispettori 7
della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al
controllo, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo
e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di
sorveglianza nel rispetto delle dalle pertinenti
disposizioni comunitarie e nazionali
(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
13 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di 7
pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare
pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in
particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione
delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di
un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione
di assistenza o rifornimento a tali navi
(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
14 Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalita' e quindi 7
da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto
vigente
(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
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